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martedì, maggio 29, 2018

Agenzie per il Lavoro: pubblicato il decreto ministeriale che definisce i requisiti di idoneità di locali e competenze funzionali all’autorizzazione


Il 22 Maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018 che definisce i requisiti di idoneità dei locali e delle competenze professionali necessarie all’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi).
Il decreto del Ministero del Lavoro, abrogando il precedente del 5 maggio 2004, definisce i criteri relativi alla disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali: requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.
Quanto alle competenze professionali, l’art. 1 del decreto ministeriale dispone che le agenzie per il lavoro devono avere personale qualificato, secondo le seguenti modalità:

·       per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione:

o   almeno quattro unità nella sede principale;
o   almeno due unità per ogni unità organizzativa;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;

·       per le Agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale:

o   almeno due unità nella sede principale;
o   almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Il decreto definisce “personale qualificato” quello dotato di adeguate  competenze  professionali, che  possono  derivare, in via alternativa, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo  idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni si tiene conto anche dei percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno certificati da regioni e province autonome.

Quanto ai locali per l'esercizio dell’attività, le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività.

In particolare i locali adibiti a sportello devono possedere i seguenti requisiti:

·       conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
·       conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
·       conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilita' per i disabili;
·       dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
·       presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
·       indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico;
·       indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi

o   gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
o   il nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul  territorio nazionale.

I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere inoltre:

·       garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
·       presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.

Il decreto ministeriale ha disposto che le agenzie per il lavoro già autorizzate allo svolgimento delle relative attività dovranno adeguarsi alle novità introdotte dal decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.




Synergie Legal Departement


#goodjob

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