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martedì, marzo 27, 2018

Incentivi NEET e MEZZOGIORNO: pubblicate le circolari operative dell’INPS


Con le circolari n. 48 e 49 del 19 Marzo 2018 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi all’occupazione istituiti dai decreti direttoriali dell’ANPAL del 2 gennaio 2018 ed a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati anche tramite la somministrazione di lavoro.

Entrambe le misure incentivanti, ove sussistano tutte le condizioni di fruizioni richieste,  sono cumulabili con l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

L’importo degli incentivi è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo occupazione NEET è stato istituito al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, i c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training). L’incentivo è finalizzato all’assunzione di giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’agevolazione, che riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro.
Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante,  anche a scopo di somministrazione.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO è riconoscibile per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a 200.000.000,00 di euro, importo che potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi.

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Un requisito ulteriore è richiesto per i lavoratori che al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 35 anni di età, ed infatti, tali soggetti, oltre ad essere disoccupati dovranno risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. A tal proposito il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 ha chiarito è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO riguarda le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante, anche a scopo di somministrazione.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro che intende procedere all'assunzione incentivata.

Synergie Legal Departement
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lunedì, marzo 19, 2018

Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato: pubblicati i chiarimenti dell’INPS


Con la circolare n. 40 del 2 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2018, una misura di riduzione del costo del lavoro finalizzata alla creazione di forme di occupazione giovanile stabile, tramite assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.

L’esonero contributivo può riguardare l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, sono invece escluse le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

È necessario inoltre che, alla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, sia rispettato anche un requisito anagrafico, in particolare:
·        non aver compiuto i 35 anni di età, da intendersi come 34 anni e 364 giorni (per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018);
·        non aver compiuto i 30 anni di età, da intendersi come 29 anni e 364 giorni, (per le assunzioni o trasformazioni dal 1° gennaio 2019);
·        per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età (età massima di  29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione).

Condizione ulteriore per la fruizione dell’agevolazione assuntiva è che nel corso dell’intera vita lavorativa  i candidati non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia in Italia che all’estero, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.  L’esonero contributivo non spetta nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, questo poiché il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall’origine.

Alla condizione di “assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato” fanno eccezione i  periodi di apprendistato, presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato ed i  rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Infine è importante sottolineare che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. I successivi datori di lavoro potranno infatti usufruire dell’esonero residuo ed indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti sopracitati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i soggetti abilitati possono acquisire le informazioni in merito ai precedenti rapporti a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’ unità produttiva in cui si intenda procedere all’assunzione incentivata. Allo stesso modo, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.  Ciò  non è richiesto nelle ipotesi incentivo per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L’INPS fornisce infine alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute a seguito di periodi di apprendistato “duale” presso il medesimo datore di lavoro.

In particolare con riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia per il lavoro e somministrati ad una azienda utilizzatrice che eroga la formazione, si fa presente che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’”ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.



Synergie Legal Dept.
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lunedì, gennaio 15, 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018. Sono confermati gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nei contenuti che avevamo già condiviso le scorse settimane all'esame del Disegno di Legge. La ripartizione in commi è cambiata nuovamente ma l’esonero contributivo è rimasto il medesimo e lo riportiamo di seguito.

Novità: per le persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo nel caso in cui vengano assunte a tempo indeterminato all’interno di cooperative sociali (si parla di un contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ma i criteri di assegnazione del contributo verranno definiti in un momento successivo  dal Ministero del Lavoro).

Condividiamo al seguente link un flayer informativo.

Gli incentivi:

1)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni  e trasformazioni a tempo indeterminato.

Requisiti dei candidati:

•     dal 01/01/2018 al 31/12/2018 età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
•     dal 01/01/2019 età massima è di 29 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
•     mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

Requisiti del datore di lavoro:

Assenza nei  6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.
Rispetto  dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).
Nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo :
- del lavoratore assunto con incentivo;
- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del beneficio già fruito.

2)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi per la prosecuzione successiva al 31/12/2017 del contratti di  apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015 (dal 13° mese successivo alla prosecuzione).

Requisiti dei candidati:

·         Apprendisti confermati  a tempo indeterminato purché abbiano l’ età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione.

3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

Requisiti dei giovani:

studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato “duale”*

*Apprendistato:
1.       per la qualifica e il diploma professionale,

2.       il diploma di istruzione secondaria superiore,

3.       il certificato di specializzazione tecnica superiore;

4.       apprendistato di alta formazione

4) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  8.060 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per  assunzioni e tempo indeterminato in ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA, PUGLIA, CALABRIA E SARDEGNA .

Requisiti dei candidati:

età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione;
età pari o superiore ai 35 anni purché i candidati siano  privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

5) Contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

Il dipartimento Legale di Synergie è a vostra disposizione al seguente link




venerdì, novembre 24, 2017

Disegno di Legge di Bilancio per il 2018: incentivi strutturali per l’occupazione stabile.

Il disegno di legge di Bilancio 2018, pubblicato il 31 ottobre 2017, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcune forme di incentivo all’occupazione di tipo strutturale, finalizzate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato tramite forme di decontribuzione.
Si segnalano in particolare gli articoli 16 e 74  del Disegno di legge, che riguardano rispettivamente un Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile  ed Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.
Tutte le tipologie di incentivo presentate dal disegno di legge fanno riferimento ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, non sono al momento previste agevolazioni per assunzioni con contratti a tempo determinato.
In attesa della conversione in legge del DDL, e salvo ulteriori modifiche, si segnalano di seguito le principali  misure incentivanti.
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art. 16 del DDL)
1) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018.
L’assunzione deve riguardare giovani che:
  • alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 30 anni di età;
  • limitatamente alle assunzioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018  l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiamo compiuto 35 anni di età
  • non siano stati occupati con il medesimo o con altro datore di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.

Il  datore di lavoro che richiede l’incentivo
  • Nei  6 mesi precedenti all’assunzione incentivata non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva in cui avverrebbe l’assunzione incentivata.
  • L’esonero spetta anche in caso di conversione (successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

2) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua nei casi di prosecuzione successiva al 31/12/2017  di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data di prosecuzione. L’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015.

3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:
  • attività di alternanza scuola – lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dal monte ore formativo);
  • periodi di apprendistato “duale”:
    • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
    • apprendistato di alta formazione
In relazione a quest’ultima tipologia di esonero, già presente nella legge di Bilancio 2017, il Disegno di Legge per il 2018 prevede che siano abrogate (a decorrere dal 1° gennaio 2018) le relative disposizioni dell’incentivo “gemello” dell’anno in corso.
Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Art. 74 del DDL)

4) Misura da confermare tramite i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, che prevede, alle medesime condizioni di cui  all’articolo 16, l’esonero contributivo del 100%  (esclusi premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le assunzioni incentivate potranno riguardare:
  • Persone che non abbiano compiuto 35 anni di età.
  • Persone di età superiore ai 35 anni purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Le forme di esonero contributivo sovra esposte non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Il disegno di legge esplicita anche che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.


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mercoledì, ottobre 18, 2017

Apprendistato di primo livello: in vigore la disciplina definita per l’industria metalmeccanica

Il 19 luglio 2017 è stato firmato tra Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm l’accordo per il settore dell’industria metalmeccanica che disciplina il contratto di apprendistato.
Dal 1 settembre 2017 decorre la disciplina definita dall’Accordo per l’apprendistato di primo livello, il contratto di lavoro a tempo indeterminato che integra in un sistema duale formazione e lavoro e finalizzato ad acquisire:  qualifica e diploma professionale;  diploma di istruzione secondaria superiore;  certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato di primo livello è stato definito uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro ed idoneo a contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro.
Di seguito le domande più frequenti su questa particolare tipologia contrattuale secondo quanto definito per l’industria metalmeccanica.

A chi è rivolto?
·        A giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.

Quanto dura?
La durata del contratto di apprendistato di primo livello, è determinata in considerazione del titolo di studio da conseguire. La durata minima del contratto è pari a 6 mesi mentre la durata massima arriva a:
·        3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
·        4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
·        4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
·        2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
·        1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
·        1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il periodo di apprendistato può essere prorogato?
Si. Il contratto di apprendistato dei giovani che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale può essere prorogato fino ad un anno per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Come è articolata la formazione dell’apprendistato di primo livello?
Il percorso formativo degli apprendisti si articola in periodi di formazione interna (presso il datore di lavoro, o presso l’utilizzatore nel caso di apprendistato in somministrazione) ed esterna (presso l’istituzione formativa).
I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Come viene calcolata la retribuzione dell’apprendista?
AI giovani assunti con contratto di apprendistato  di primo livello è attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema di inquadramento del CCNL dell’industria metalmeccanica.
·        Per le ore di formazione interna: è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare.
·        Per le ore di formazione esterna: per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
·        La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", è determinata dall'applicazione delle percentuali sul minimo tabellare della III categoria definite dalla seguente tabella:

Apprendistato per il conseguimento di:
Anno scolastico
Retribuzione delle ore di lavoro in azienda
Qualifica di istruzione e formazione professionale
Secondo anno
55%
Terzo anno
60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore
Secondo anno
55%
Terzo anno
60%
Quarto anno
65%
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)
Quinto anno
70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente
Anno unico
65%
Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
Primo anno
65%
Secondo anno
70%
Certificato di specializzazione tecnica superiore
Anno unico
70%

Quando l’apprendista va in vacanza?
All'apprendista di primo livello sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.

Le ferie di norma vengono fruite in coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il calendario dell'Istituto.


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mercoledì, settembre 06, 2017

Le nuove prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura. L’alternativa del M.O.G.

Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la disciplina delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, di cui all’Art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Le nuove prestazioni occasionali sostituiscono le abrogate prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher lavoro) e possono essere rese tramite il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale.

Il contratto di prestazione occasionale è generalmente vietato da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari categorie soggetti, espressamente individuate dalla legge e purché gli aspiranti prestatori non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Pertanto le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
Persone disoccupate;
Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Le prestazioni occasionali in agricoltura dispongono di una particolare disciplina anche in merito a:

Comunicazione della prestazione: l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell’ INPS, una dichiarazione contenente, tra le altre cose, l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;

Compenso del prestatore: posto che utilizzatore e lavoratore possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

Computo della prestazione in capo all'utilizzatore: le prestazioni occasionali svolte dai soggetti ammessi ad operare nel settore agricolo (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito) sono computate in capo all’utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo.

Resta inteso che le prestazioni occasionali, anche nel settore dell’agricoltura devono soggiacere ad alcuni limiti: il limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore ed i limiti di importo nel corso di un anno civile, in particolare:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.


L’INPS ha comunicato che dopo circa 45 giorni di operatività sono circa 27mila gli utenti che si sono registrati al portale telematico ed i versamenti effettuati dagli utilizzatori ammontano a circa 3.833.000 euro per il contratto di lavoro occasionale.
Il ricorso ancora limitato alle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura, certamente gravato dalle limitazioni soggettive e di importi, evidenzia la necessità di individuare una tipologia contrattuale flessibile alternativa per una gestione garantita dei rapporti di lavoro.

Una soluzione valida ad evitare fenomeni di lavoro nero può essere individuata nella somministrazione di lavoro. In particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha disciplinato il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G., nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi abrogato e sostituito dalle c.d. prestazioni occasionali), alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi.

Il settore dell’agricoltura è uno di quelli in cui è possibile utilizzare il contratto di somministrazione con monte ore garantito (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.): al lavoratore viene garantita una retribuzione minima ed all'interno del contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione.

Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce le esigenze di flessibilità nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, configurando dunque una più che valida alternativa al contratto di prestazione occasionale.

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giovedì, luglio 20, 2017

Incentivi all’occupazione: esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato a seguito di periodi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato duale

L’INPS con la circolare 109 del 10 luglio 2017 ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’incentivo all’occupazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate a seguito di periodi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato duale svolti presso il medesimo datore di lavoro.
Il beneficio, riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2017, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici (non si applica invece nei confronti della pubblica amministrazione):

·        che assumono a tempo indeterminato o in apprendistato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto;

·        che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, chi abbia svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato duale (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca). Con riferimento all’ apprendistato di alta formazione e ricerca, l’INPS ha precisato che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, compresi i rapporti di apprendistato ed i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’esonero contributivo non può essere invece applicato con riferimento ai contratti:

·        riguardanti gli operai agricoli;
·        di lavoro domestico;
·        di lavoro intermittente o a chiamata (articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015).

Come anticipato, l’incentivo all’occupazione di cui si parla, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.  Con particolare riferimento ai lavoratori assunti con contratti di apprendistato duale in somministrazione, la circolare dell’INPS precisa che l’esonero spetta sia nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia per il lavoro, sia nel caso in cui “l’ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore.

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo; è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali  l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

I datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero contributivo triennale dovranno inoltrare una apposita richiesta tramite la procedura telematica messa a disposizione dall’ INPS. Il controllo di tutti i requisiti richiesti ai fini del diritto alla fruizione dell’incentivo sarà svolto, in via ispettiva, con il supporto delle informazioni in possesso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.


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