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venerdì, novembre 24, 2017

Disegno di Legge di Bilancio per il 2018: incentivi strutturali per l’occupazione stabile.

Il disegno di legge di Bilancio 2018, pubblicato il 31 ottobre 2017, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcune forme di incentivo all’occupazione di tipo strutturale, finalizzate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato tramite forme di decontribuzione.
Si segnalano in particolare gli articoli 16 e 74  del Disegno di legge, che riguardano rispettivamente un Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile  ed Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.
Tutte le tipologie di incentivo presentate dal disegno di legge fanno riferimento ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, non sono al momento previste agevolazioni per assunzioni con contratti a tempo determinato.
In attesa della conversione in legge del DDL, e salvo ulteriori modifiche, si segnalano di seguito le principali  misure incentivanti.
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art. 16 del DDL)
1) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018.
L’assunzione deve riguardare giovani che:
  • alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 30 anni di età;
  • limitatamente alle assunzioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018  l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiamo compiuto 35 anni di età
  • non siano stati occupati con il medesimo o con altro datore di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.

Il  datore di lavoro che richiede l’incentivo
  • Nei  6 mesi precedenti all’assunzione incentivata non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva in cui avverrebbe l’assunzione incentivata.
  • L’esonero spetta anche in caso di conversione (successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

2) Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua nei casi di prosecuzione successiva al 31/12/2017  di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data di prosecuzione. L’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015.

3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:
  • attività di alternanza scuola – lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dal monte ore formativo);
  • periodi di apprendistato “duale”:
    • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
    • apprendistato di alta formazione
In relazione a quest’ultima tipologia di esonero, già presente nella legge di Bilancio 2017, il Disegno di Legge per il 2018 prevede che siano abrogate (a decorrere dal 1° gennaio 2018) le relative disposizioni dell’incentivo “gemello” dell’anno in corso.
Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Art. 74 del DDL)

4) Misura da confermare tramite i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, che prevede, alle medesime condizioni di cui  all’articolo 16, l’esonero contributivo del 100%  (esclusi premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le assunzioni incentivate potranno riguardare:
  • Persone che non abbiano compiuto 35 anni di età.
  • Persone di età superiore ai 35 anni purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Le forme di esonero contributivo sovra esposte non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Il disegno di legge esplicita anche che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.


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