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mercoledì, ottobre 18, 2017

Apprendistato di primo livello: in vigore la disciplina definita per l’industria metalmeccanica

Il 19 luglio 2017 è stato firmato tra Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm l’accordo per il settore dell’industria metalmeccanica che disciplina il contratto di apprendistato.
Dal 1 settembre 2017 decorre la disciplina definita dall’Accordo per l’apprendistato di primo livello, il contratto di lavoro a tempo indeterminato che integra in un sistema duale formazione e lavoro e finalizzato ad acquisire:  qualifica e diploma professionale;  diploma di istruzione secondaria superiore;  certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato di primo livello è stato definito uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro ed idoneo a contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro.
Di seguito le domande più frequenti su questa particolare tipologia contrattuale secondo quanto definito per l’industria metalmeccanica.

A chi è rivolto?
·        A giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.

Quanto dura?
La durata del contratto di apprendistato di primo livello, è determinata in considerazione del titolo di studio da conseguire. La durata minima del contratto è pari a 6 mesi mentre la durata massima arriva a:
·        3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
·        4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
·        4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
·        2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
·        1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
·        1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il periodo di apprendistato può essere prorogato?
Si. Il contratto di apprendistato dei giovani che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale può essere prorogato fino ad un anno per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Come è articolata la formazione dell’apprendistato di primo livello?
Il percorso formativo degli apprendisti si articola in periodi di formazione interna (presso il datore di lavoro, o presso l’utilizzatore nel caso di apprendistato in somministrazione) ed esterna (presso l’istituzione formativa).
I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Come viene calcolata la retribuzione dell’apprendista?
AI giovani assunti con contratto di apprendistato  di primo livello è attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema di inquadramento del CCNL dell’industria metalmeccanica.
·        Per le ore di formazione interna: è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare.
·        Per le ore di formazione esterna: per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
·        La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", è determinata dall'applicazione delle percentuali sul minimo tabellare della III categoria definite dalla seguente tabella:

Apprendistato per il conseguimento di:
Anno scolastico
Retribuzione delle ore di lavoro in azienda
Qualifica di istruzione e formazione professionale
Secondo anno
55%
Terzo anno
60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore
Secondo anno
55%
Terzo anno
60%
Quarto anno
65%
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)
Quinto anno
70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente
Anno unico
65%
Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
Primo anno
65%
Secondo anno
70%
Certificato di specializzazione tecnica superiore
Anno unico
70%

Quando l’apprendista va in vacanza?
All'apprendista di primo livello sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.

Le ferie di norma vengono fruite in coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il calendario dell'Istituto.


Per maggiori informazioni Contattateci 
Synergie Legal Dept. 

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