Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
pubblicato la nota
del 28 marzo 2017 che reca alcuni chiarimenti
interpretativi in merito alle attività di alternanza scuola lavoro al
fine di fornire una risposta ai quesiti più ricorrenti delle scuole, delle famiglie e dei soggetti che
ospitano gli studenti coinvolti nelle
esperienze di alternanza.
Il MIUR ha richiamato alcuni principi di riferimento utili a
consolidare la corretta gestione dei percorsi
di alternanza scuola lavoro:
a) i percorsi di alternanza
scuola lavoro godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni
scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli
studenti coinvolti;
b) la progettazione e la
programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza
degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto
anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle
quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
c) l’Istituzione scolastica
individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro, la
quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua
prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione
dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella
contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione
utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono retribuitili
con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica
connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
e) rientrano nelle attività di
alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del
Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) che prevedono la stipula di una
convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e
di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i
risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di
studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano
percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti.
L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire
posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie
esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto
ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso
formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto
esterno).
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