L’Associazione nazionale delle
Agenzie per il lavoro
Assolavoro ha avanzato
istanza di interpello alla direzione generale per l’attività ispettiva in tema
di
assunzione di lavoratori disabili in
somministrazione.
L’istanza di Assolavoro riguardava
la corretta interpretazione dell’ articolo 13, L. n. 68/1999, come modificato
dall’art. 10, D.lgs. n. 151/2015 in
materia di incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disabili.
Fermo restando
il rispetto dei requisiti per la
fruibilità degli incentivi alle assunzioni di lavoratori
disabili, Assolavoro ha richiesto se la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media
dei lavoratori occupati nei
dodici mesi precedenti vada riferita all'agenzia per il lavoro
(somministratore) oppure all'impresa utilizzatrice.
La risposta all’
interpello
n. 23/2016 specifica che la nuova formulazione
dell’art. 13 della L. n. 68/1999, al fine di promuovere il
concreto inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, ha previsto la concessione di un
incentivo di natura economica rapportato alla
retribuzione lorda imponibile ai
fini previdenziali,
nonché al grado
e alla tipologia di
riduzione della capacità
lavorativa del soggetto assunto.
Tale incentivo è fruibile per
un periodo massimo
di 36 mesi
per le assunzioni
a tempo indeterminato
e per le
trasformazioni a tempo
indeterminato di un
rapporto a termine,
anche part time, laddove
siano effettuate da datori di
lavoro privati ai fini dell’assolvimento
degli obblighi di cui alla
L. n. 68/1999,
oppure nel caso in
cui gli stessi ,
pur non
risultando soggetti ai
suddetti obblighi occupazionali, procedano all'assunzione in presenza dei
requisiti di cui
all’ art. 13 della stessa legge.
Il Ministero ha risposto all'interpello considerando quanto previsto
in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall'art. 31, comma 1, D.lgs. n.
150/2015. In particolare la lettera e) prevede espressamente che “con riferimento
al contratto di
somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o
alla trasformazione di
un contratto di
lavoro sono trasferiti
in capo all'utilizzatore e,
in caso di
incentivo soggetto al
regime de minimis,
il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”.
Quanto alla determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza
lavoro mediamente occupata nei dodici mesi
precedenti, con riferimento alla
somministrazione, il Ministero specifica che il calcolo deve essere
effettuato rispetto ai
lavoratori occupati dall’impresa
utilizzatrice secondo il
criterio convenzionale di derivazione comunitaria
dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A.
In ordine al
requisito della
riduzione della capacità lavorativa,
il Ministero chiarisce infine che il
lavoratore
somministrato disabile ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999 va computato nell'organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota di riserva dell’utilizzatore,
nella misura in cui la missione nella
medesima
azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.
Synergie Legal Dept.
#goodjob