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martedì, febbraio 14, 2017

Assolavoro: 394 mila occupati a novembre 2016, in un anno +11,2%

Il lavoro in somministrazione continua a mostrare un andamento positivo, uno degli indicatori della crescita è l’incremento del numero dei lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato.

L’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro Assolavoro ha recentemente comunicato i risultati delle elaborazioni di Assolavoro DataLab sul lavoro in somministrazione sulla base dei dati di settore forniti dagli enti bilaterali Forma.Temp ed Ebitemp.

Assolavoro ha reso noto che a novembre 2016 gli occupati in  somministrazione superano le 394mila unità, realizzando così un incremento dell’11,2% rispetto all’anno precedente e dello 0,6% rispetto ad ottobre 2016.

In particolare il numero dei lavoratori a  tempo  indeterminato in somministrazione ammonta a 37.985 unità, in  aumento  rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente  del  43%;  il numero dei lavoratori a tempo determinato cresce invece dell’8,6% raggiungendo le 356.103 unità.

Nel mese di novembre 2016  si è registrato anche un aumento delle ore lavorate dai lavoratori assunti in somministrazione, concretizzando un incremento mese su mese dello 0,6% e anno su anno del 12,3 %.

Dati positivi emergono anche dalle elaborazioni della World Employment Confederation-Europe che attesta in tutta Europa un aumento del numero medio di ore lavorate dai lavoratori delle agenzie per il lavoro nel mese di Gennaio 2017, cresciuto del + 7,2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.



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giovedì, febbraio 09, 2017

Ebitemp: da Febbraio le nuove prestazioni per i lavoratori in somministrazione

L’Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo Ebitemp ha pubblicato le informazioni e la modulistica necessaria affinché il lavoratori assunti in somministrazione possano beneficiare delle nuove prestazioni di welfare bilaterale concordate tra le parti sociali di settore.

Come previsto dall’accordo del 12 Aprile 2016 le parti hanno individuato nuove prestazioni bilaterali al fine di implementare quelle già previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Sostegno alla maternità
Agevolazione alla mobilità

Ciascuna misura di welfare è condizionata al possesso di particolar requisiti e potrà essere richiesta all’Ebitemp tramite i moduli appositamente predisposti e pubblicati all’interno del sito internet dell’Ente. 

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giovedì, febbraio 02, 2017

Welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato nella legge di Bilancio per il 2017

La legge di Bilancio per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232,  è intervenuta in materia di welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato, potenziando le misure incentivanti già previste lo scorso anno all’interno della legge di stabilità per il 2016.
Il reddito di lavoro dipendente da tenere in considerazione per usufruire delle agevolazioni è quello  percepito nell’anno precedente a quello di erogazione del premio: il tetto massimo del reddito è stato innalzato da 50.000 a 80.000 euro. Da ciò deriva la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della tassazione agevolata ai quadri ed alcune qualifiche dirigenziali non apicali.
La legge di Bilancio ha innalzato anche il limite di importo dei premi erogabili soggetti all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %: il limite di importo è stato infatti innalzato da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al fine di incentivare la predisposizione di piani di welfare aziendale il legislatore ha integrato ulteriormente l’art 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con l’introduzione della lettera f-quater, con la quale si stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La legge di bilancio per il 2017 ha previsto altresì che che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva: i contributi alle forme pensionistiche complementari; i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
Il legislatore ha fornito infine l’interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale disposizione, in base alla quale non concorrono a formare reddito l'utilizzazione delle opere e  dei  servizi  riconosciuti  dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a  disposizioni  di contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari si interpreta nel senso che si ritiene applicabile anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

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martedì, gennaio 24, 2017

Comunicazione annuale obbligatoria e prospetto informativo: cosa fare entro il 31 gennaio 2017

Il codice dei contratti del Jobs Act, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di diritti sindacali e garanzie collettive, prevede che ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’ associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il periodo di riferimento per la prossima scadenza è l’anno 2016 e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017. Si ricorda che la comunicazione non deve riportare i nominativi dei lavoratori somministrati ma soltanto il dato numerico.

L’invio della comunicazione da parte dell’utilizzatore può avvenire tramite consegna a mano; raccomandata con ricevuta di ritorno; posta elettronica certificata (PEC).

Il codice dei contratti prevede altresì, per il solo utilizzatore e nel caso di  mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

La seconda scadenza che si intende segnalare è l’invio del prospetto informativo ai sensi della Legge 12 Marzo 1999, n. 68. Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro obbligati ai sensi della legge 68/1999, sono tenuti a comunicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso in cui nel medesimo anno vi siano state variazioni d'organico tali da incidere sugli obblighi di assunzione ai sensi della medesima legge.


In tema di adempimento degli obblighi occupazionali sanciti dalla legge 68/1999 si ricorda la possibilità di coprire la c.d. quota di riserva ai sensi dell’articolo 3, anche mediante l’assunzione in somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, beneficiando degli  incentivi previsti ove ricorrano i presupposti e le condizioni richieste dalla legge.

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venerdì, gennaio 20, 2017

Assunzione di lavoratori disabili in somministrazione ed incremento occupazionale netto: l’interpello di Assolavoro

L’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro Assolavoro ha avanzato istanza di interpello alla direzione generale per l’attività ispettiva in tema di assunzione di lavoratori disabili in somministrazione.

L’istanza di Assolavoro riguardava la corretta interpretazione dell’ articolo 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.lgs. n. 151/2015 in materia di incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disabili.

Fermo  restando  il rispetto dei requisiti  per la fruibilità  degli  incentivi alle assunzioni di lavoratori disabili, Assolavoro ha richiesto se la  condizione  dell’incremento  occupazionale netto sulla  media  dei lavoratori  occupati  nei  dodici  mesi  precedenti vada  riferita all'agenzia per il lavoro (somministratore) oppure all'impresa utilizzatrice.

La risposta all’interpello n. 23/2016  specifica che la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999, al fine di promuovere il concreto inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro,  ha previsto la  concessione di  un  incentivo  di natura  economica rapportato  alla  retribuzione  lorda imponibile  ai  fini  previdenzialinonché  al grado  e alla  tipologia  di  riduzione della  capacità lavorativa del soggetto assunto.

Tale incentivo è  fruibile  per  un  periodo  massimo  di  36  mesi  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le  trasformazioni  a  tempo  indeterminato  di  un  rapporto  a  termine,  anche  part  time, laddove  siano effettuate da  datori  di  lavoro  privati ai  fini  dell’assolvimento degli obblighi di  cui  alla  L.  n.  68/1999,  oppure nel  caso  in  cui  gli  stessi ,  pur  non  risultando  soggetti  ai  suddetti  obblighi occupazionali, procedano all'assunzione in presenza dei  requisiti  di  cui  all’ art. 13 della stessa legge.

Il Ministero ha risposto all'interpello considerando quanto previsto in materia di principi  generali per la fruizione degli incentivi dall'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 150/2015. In particolare la lettera e) prevede espressamente che con  riferimento  al  contratto  di  somministrazione i  benefici economici legati  all'assunzione  o  alla  trasformazione  di  un  contratto  di  lavoro  sono  trasferiti  in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di  incentivo  soggetto  al  regime  de  minimis,  il  beneficio  viene computato in capo all'utilizzatore”.

Quanto alla determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza  lavoro  mediamente  occupata nei dodici  mesi  precedenti, con  riferimento  alla  somministrazione, il Ministero specifica che il calcolo deve essere effettuato rispetto  ai  lavoratori  occupati  dall’impresa  utilizzatrice  secondo  il  criterio  convenzionale  di derivazione  comunitaria  dell’Unità di  Lavoro  Annuo – U.L.A.


In  ordine al  requisito  della  riduzione  della capacità  lavorativa, il Ministero chiarisce infine che il lavoratore somministrato disabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999 va computato nell'organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota di riserva dell’utilizzatore, nella misura in cui la missione nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.



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giovedì, dicembre 15, 2016

Trasfertismo e trasferta: interpretazione autentica sulla determinazione del reddito di lavoratori

La legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legge 193/2016, è intervenuta a fornire una interpretazione autentica in tema di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti.

La disposizione oggetto dell’interpretazione è il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) in materia di indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori “trasfertisti”, ovvero a coloro che sono tenuti per contratto ad espletare attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità. Tali indennità e maggiorazioni di retribuzione, come stabilito dalla stessa disposizione, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Il Legislatore ha stabilito che il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., si interpreta nel senso che i lavoratori a cui si fa riferimento, i trasfertisti, sono quelli per cui coesistano contestualmente le seguenti caratteristiche:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro (c.d. elemento formale);
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (c.d. elemento sostanziale)
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (c.d. elemento retributivo). 
Ai  lavoratori il cui rapporto non possa vantare la contestuale presenza delle condizioni formali, sostanziali e retributive espressamente indicate dalla disposizione interpretativa, non sarà applicabile il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., ma sarà riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell’ articolo 51 del T.U.I.R..

L’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori trasfertisti concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, diversamente, la fattispecie rientrerà nel comma 5, in campo di trasferta con l’ applicazione dei relativi limiti territoriali e reddituali.


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venerdì, dicembre 02, 2016

Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione da gennaio l’“Incentivo occupazione SUD”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nell’ambito dei Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) e con un Decreto attualmente al vaglio della Corte dei conti,  la misura "Incentivo occupazione SUD", che prevede un incentivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con contratto di apprendistato professionalizzante in alcune regioni italiane.

Le Regioni che usufruiranno dell’incentivo saranno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (regioni c.d. “meno sviluppate”), Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni c.d. “in transizione”). Il decreto, con riferimento all’ambito territoriale di ammissibilità, chiarisce che questo sia riferito alla sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, a prescindere dalla residenza del lavoratore: l’incentivo non spetterà più, dal mese successivo a quello di trasferimento, nel caso in cui venga modificato il luogo di lavoro (fuori dalle Regioni coperte dall’incentivo) del lavoratore con assunzione agevolata.

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. Sono oggetto di agevolazione anche le assunzioni a tempo parziale, in questi casi il massimale sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano disoccupati, in particolare giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni oppure persone con oltre 25 anni, purché siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Fatto salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, per ottenere l’agevolazione, il lavoratore da assumere non dovrà aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Le assunzioni agevolate saranno quelle avvenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate, con contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’ incentivo è escluso invece in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico ed accessorio. 


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