Il codice dei contratti del Jobs Act, Decreto Legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in materia di diritti
sindacali e garanzie collettive, prevede che ogni dodici mesi l’utilizzatore,
anche per il tramite dell’ associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce, comunica alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale
unitaria o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione
di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Il periodo di riferimento per la prossima scadenza è l’anno 2016 e la comunicazione dovrà
essere effettuata entro il 31 gennaio
2017. Si ricorda che la comunicazione
non deve riportare i nominativi dei lavoratori somministrati ma soltanto il
dato numerico.
L’invio della comunicazione da
parte dell’utilizzatore può avvenire tramite consegna a mano; raccomandata con ricevuta di ritorno; posta
elettronica certificata (PEC).
Il codice dei contratti prevede
altresì, per il solo utilizzatore e nel
caso di mancato o non corretto
assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria
da 250 a 1.250 euro.
La seconda scadenza che si
intende segnalare è l’invio del
prospetto informativo ai sensi della Legge 12 Marzo 1999, n. 68. Entro il 31
gennaio di ogni anno i datori di lavoro obbligati ai sensi della legge 68/1999, sono tenuti a comunicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di
assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette,
riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso in cui nel medesimo
anno vi siano state variazioni d'organico tali
da incidere sugli obblighi di assunzione ai sensi della medesima legge.
In tema di adempimento degli obblighi occupazionali sanciti dalla legge 68/1999 si ricorda la possibilità di coprire la c.d. quota di
riserva ai sensi dell’articolo 3, anche
mediante l’assunzione in
somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a
dodici mesi, beneficiando degli incentivi previsti ove ricorrano i
presupposti e le condizioni richieste dalla legge.
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Synergie Legal Dept.
#goodjob
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