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martedì, gennaio 24, 2017

Comunicazione annuale obbligatoria e prospetto informativo: cosa fare entro il 31 gennaio 2017

Il codice dei contratti del Jobs Act, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di diritti sindacali e garanzie collettive, prevede che ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’ associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il periodo di riferimento per la prossima scadenza è l’anno 2016 e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017. Si ricorda che la comunicazione non deve riportare i nominativi dei lavoratori somministrati ma soltanto il dato numerico.

L’invio della comunicazione da parte dell’utilizzatore può avvenire tramite consegna a mano; raccomandata con ricevuta di ritorno; posta elettronica certificata (PEC).

Il codice dei contratti prevede altresì, per il solo utilizzatore e nel caso di  mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

La seconda scadenza che si intende segnalare è l’invio del prospetto informativo ai sensi della Legge 12 Marzo 1999, n. 68. Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro obbligati ai sensi della legge 68/1999, sono tenuti a comunicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso in cui nel medesimo anno vi siano state variazioni d'organico tali da incidere sugli obblighi di assunzione ai sensi della medesima legge.


In tema di adempimento degli obblighi occupazionali sanciti dalla legge 68/1999 si ricorda la possibilità di coprire la c.d. quota di riserva ai sensi dell’articolo 3, anche mediante l’assunzione in somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, beneficiando degli  incentivi previsti ove ricorrano i presupposti e le condizioni richieste dalla legge.

Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.

#goodjob

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