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giovedì, febbraio 02, 2017

Welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato nella legge di Bilancio per il 2017

La legge di Bilancio per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232,  è intervenuta in materia di welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato, potenziando le misure incentivanti già previste lo scorso anno all’interno della legge di stabilità per il 2016.
Il reddito di lavoro dipendente da tenere in considerazione per usufruire delle agevolazioni è quello  percepito nell’anno precedente a quello di erogazione del premio: il tetto massimo del reddito è stato innalzato da 50.000 a 80.000 euro. Da ciò deriva la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della tassazione agevolata ai quadri ed alcune qualifiche dirigenziali non apicali.
La legge di Bilancio ha innalzato anche il limite di importo dei premi erogabili soggetti all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %: il limite di importo è stato infatti innalzato da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al fine di incentivare la predisposizione di piani di welfare aziendale il legislatore ha integrato ulteriormente l’art 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con l’introduzione della lettera f-quater, con la quale si stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La legge di bilancio per il 2017 ha previsto altresì che che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva: i contributi alle forme pensionistiche complementari; i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
Il legislatore ha fornito infine l’interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale disposizione, in base alla quale non concorrono a formare reddito l'utilizzazione delle opere e  dei  servizi  riconosciuti  dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a  disposizioni  di contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari si interpreta nel senso che si ritiene applicabile anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

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