Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con Interpello numero 19 del 20 Maggio 2016, ad un quesito sulla possibilità di interpretare estensivamente l’articolo 47, comma 4, del codice dei contratti, ovvero del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riguardo, in particolare, all’apprendistato professionalizzante per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
La disposizione sopracitata, Art. 47, comma 4, D.lgs. 81/2015, permette
infatti di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante (anche
in somministrazione), e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale.
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 19/2016, ha chiarito che in
questa peculiare casistica di apprendistato professionalizzante, non
rientrano pure i soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno
di ricollocazione o che siano parti del contratto di ricollocazione, ove
non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.
Da una parte, l’operatività dell’ assegno individuale di
ricollocazione, riconosciuto ai percettori di indennità NASpI, il cui stato
di disoccupazione duri da oltre 4 mesi (Art. 23 D.lgs. 150/2015), è subordinata
all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL).
Dall’altra, alcune regioni, hanno provveduto a disciplinare in via
sperimentale il c.d. contratto di ricollocazione, uno strumento non
assimilabile a misure di sostegno al reddito, perché finalizzato a fornire
assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata
all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative
proposte.
Il Ministero del Lavoro chiarisce dunque che non sono annoverabili
nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione
le indennità erogate a titolo di assegno
o contratto di ricollocazione, e pertanto le disposizioni di cui all’Art.
47, comma 4, D.lgs. 81/2015 correlate
all’assunzione con contratto
di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità
di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione “non trovano applicazione
nei confronti di soggetti
disoccupati che siano beneficiari
di assegno di
ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli
stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”.
Da tale Interpello si deduce quindi
la possibilità per le Agenzie per il
Lavoro di assumere con contratto di
apprendistato professionalizzante in somministrazione i soggetti disoccupati
beneficiari di assegno
di ricollocazione o parti
del contratto di ricollocazione, solo se siano anche percettori di un trattamento di disoccupazione.
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