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martedì, maggio 24, 2016

Apprendistato professionalizzante e contratto di ricollocazione: Interpello n. 19/2016


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con Interpello numero 19 del 20 Maggio 2016, ad un quesito sulla possibilità di interpretare estensivamente l’articolo  47, comma 4, del codice dei contratti, ovvero del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riguardo, in particolare, all’apprendistato professionalizzante per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

La disposizione sopracitata, Art. 47, comma 4, D.lgs. 81/2015, permette infatti di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante (anche in somministrazione), e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 19/2016, ha chiarito che in questa peculiare casistica di apprendistato professionalizzante, non rientrano pure i soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o che siano parti del contratto di ricollocazione, ove non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

Da una parte, l’operatività dell’ assegno individuale di ricollocazione, riconosciuto ai percettori di indennità NASpI, il cui stato di disoccupazione duri da oltre 4 mesi (Art. 23 D.lgs. 150/2015), è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Dall’altra, alcune regioni, hanno provveduto a disciplinare in via sperimentale il c.d. contratto di ricollocazione, uno strumento non assimilabile a misure di sostegno al reddito, perché finalizzato a fornire assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte.

Il Ministero del Lavoro chiarisce dunque che non sono  annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione, e pertanto le disposizioni di cui all’Art. 47, comma 4, D.lgs. 81/2015  correlate all’assunzione  con  contratto  di  apprendistato  professionalizzante di lavoratori  beneficiari di  indennità  di  mobilità o di  un  trattamento  di  disoccupazionenon trovano  applicazione  nei confronti  di soggetti disoccupati che  siano  beneficiari  di  assegno  di  ricollocazione  o parti  del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”.

Da tale Interpello si deduce quindi la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante in somministrazione i soggetti disoccupati beneficiari  di  assegno  di  ricollocazione  o parti  del contratto di ricollocazione, solo se siano anche percettori di un trattamento di disoccupazione.

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