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giovedì, maggio 19, 2016

Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione: emanato il decreto interministeriale

Il Jobs Act, in particolare il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto all’art. 27, comma 1, che nei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro possa trovare applicazione una disciplina diversa rispetto a quella prevista dall’art. 26 della stessa legge relativamente ai Fondi di Solidarietà Bilaterali gestiti dall’INPS.

L’articolo 27 stabilisce quindi una nuova disciplina per i fondi che, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali operano consolidati sistemi di bilateralità e in ragione delle peculiari esigenze di tali settori, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del decreto 148/2015, le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, dei fondi interprofessionali, o del fondo di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003 alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1.
In particolare il Fondo bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione, è stato istituito con accordo sottoscritto da Assolavoro con le OO.SS. di settore il 25 novembre 2015, al fine di garantire ai lavoratori somministrati una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa utilizzatrice (cassa integrazione ordinaria/straordinaria), come pure una tutela nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pertanto emanato il Decreto n. 95074 del 25 marzo 2016 con il quale vengono indicati i criteri che  disciplinano il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per i lavoratori in somministrazione.
Il Decreto interministeriale, definisce in particolare: la sostenibilità finanziaria del Fondo; i requisiti di professionalità e di onorabilità dei componenti il Comitato di gestione e controllo; i criteri e requisiti per la contabilità; il controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni.
Il Decreto stabilisce inoltre l’obbligo di bilancio in pareggio per il Fondo, che pertanto non può erogare le prestazioni in assenza di disponibilità dei fondi.
Ad esercitare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio delle attività poste in essere dallo stesso sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, ha il potere di disporre la sospensione dell'operatività dl Fondo.
 
 

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