La legge di Stabilità per il 2016 è intervenuta sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 c.d. T.U.I.R.), al fine di favorire l’adozione di piani di welfare che forniscano ai lavoratori dipendenti particolari benefici, non in termini puramente monetari, ma in termini di utilità.
Per welfare
aziendale, si intende infatti l’insieme
dei benefit e dei servizi, forniti dal datore di lavoro al fine di
migliorare la qualità della vita, sia privata che professionale dei propri
dipendenti, ed è espressione della c.d.
“funzione sociale dell’impresa”.
Alcuni esempi di welfare aziendale: le misure di conciliazione dei
tempi vita e di lavoro; di sostegno al reddito familiare e alla genitorialità; le
agevolazioni in termini economici; gli strumenti di flessibilità oraria; i servizi
per l’infanzia oppure le attività formative e ricreative.
In generale, il reddito da lavoro dipendente è costituito, secondo quanto previsto
dal c.d. principio di onnicomprensività, dalle somme e dai valori percepiti a
qualunque titolo nell’anno di riferimento. I compensi in natura, parimenti soggetti a tassazione, sono
costituiti da quella parte della retribuzione che non viene corrisposta in
denaro, ma in beni e servizi.
In deroga
al principio di onnicomprensività, il T.U.I.R. ha previsto che alcune
tipologie di benefit non concorrono a
determinare il reddito da lavoro dipendente e pertanto non vengono assoggettate all’imposizione fiscale IRPEF.
Proprio su questa tipologia di benefit è
intervenuta la Legge di Stabilità per il 2016: il “catalogo” dei benefit agevolabili
è stato implementato ed inoltre gli stessi potranno essere erogati non solo per
previsione volontaria del datore di lavoro (come previsto dall’articolo 100 del
T.U.I.R.) ma anche come specifica misura
derivante da contratti, accordi o regolamenti aziendali.
In particolare i servizi di welfare inseriti
nel T.U.I.R. dalla Legge di Stabilità per il 2016 sono:
·
servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
·
servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti.
I benefit aziendali potranno essere
erogati ai dipendenti anche attraverso voucher,
ovvero attraverso documenti di
legittimazione in formato cartaceo oppure elettronico, che riportano il valore
nominale dei servizi. I voucher non sono
cedibili a terzi e non sono monetizzabili.
Le somme ed i valori previsti in
tema di welfare e salario di produttività dalla legge di Stabilità per il 2016,
dovranno essere erogati in esecuzione
dei contratti collettivi nazionali, territoriali
o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o dei contratti collettivi aziendali,
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria.
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