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martedì, maggio 10, 2016

Lavorazioni pericolose: pubblicato il Decreto sull’autocertificazione dell’ esonero dagli obblighi assuntivi legge 68/1999

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il decreto interministeriale che era atteso in materia di autocertificazione dell’esonero dall’obbligo assuntivo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Una particolare tipologia di esonero dall’obbligo assuntivo è stata introdotta dal Jobs Act con il decreto “semplificazioni” n. 151/2015, che ha inserito il comma 3 bis all’articolo 5 della legge 68/1999 e riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Le aziende che vogliano autocertificare l’esonero dall’ obbligo assuntivo ai sensi della nuova norma, dovranno di conseguenza versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Il decreto interministeriale stabilisce le modalità della richiesta dell’esonero e di versamento del relativo contributo esonerativo. Per usufruire dell’esonero, le aziende  dovranno compilare e presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, un modulo appositamente predisposto dal Ministero del Lavoro .
Il modulo dovrà essere esibito esclusivamente per via telematica, tramite la Banca dati del collocamento mirato.
In generale quindi, i requisiti richiesti dalla nuova norma per usufruire dell’esonero dagli obblighi occupazionali sono:
·         occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;

·         autocertificare l’esonero dall’obbligo nelle modalità previste dal decreto;

·         versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non potrà essere antecedente al 24 settembre 2015 (data dell’entrata in vigore del D.lgs. 151/2015 che ha introdotto la nuova norma), né successiva ai 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo  di assunzione di lavoratori con disabilità.
Per maggiori informazioni CONTATTATECI
Synergie Legal Dept.
#Goodjob

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