Il 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018. Sono confermati gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nei contenuti che avevamo già condiviso le scorse settimane all'esame del Disegno di Legge. La ripartizione in commi è cambiata nuovamente ma l’esonero contributivo è rimasto il medesimo e lo riportiamo di seguito.
Novità: per le persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo nel caso in cui vengano assunte a tempo indeterminato all’interno di cooperative sociali (si parla di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ma i criteri di assegnazione del contributo verranno definiti in un momento successivo dal Ministero del Lavoro).
Condividiamo al seguente link un flayer informativo.
Gli incentivi:
1)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.
Requisiti dei candidati:
• dal 01/01/2018 al 31/12/2018 età massima di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
• dal 01/01/2019 età massima è di 29 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
• mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).
Requisiti del datore di lavoro:
• Assenza nei 6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.
• Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).
• Nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo :
- del lavoratore assunto con incentivo;
- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del beneficio già fruito.
2)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi per la prosecuzione successiva al 31/12/2017 del contratti di apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015 (dal 13° mese successivo alla prosecuzione).
Requisiti dei candidati:
· Apprendisti confermati a tempo indeterminato purché abbiano l’ età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione.
3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
Requisiti dei giovani:
studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato “duale”*
*Apprendistato:
1. per la qualifica e il diploma professionale,
2. il diploma di istruzione secondaria superiore,
3. il certificato di specializzazione tecnica superiore;
4. apprendistato di alta formazione
4) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 8.060 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni e tempo indeterminato in ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA, PUGLIA, CALABRIA E SARDEGNA .
Requisiti dei candidati:
• età massima di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione;
• età pari o superiore ai 35 anni purché i candidati siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).
5) Contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
Il dipartimento Legale di Synergie è a vostra disposizione al seguente link
lunedì, gennaio 15, 2018
venerdì, novembre 24, 2017
Disegno di Legge di Bilancio per il 2018: incentivi strutturali per l’occupazione stabile.
Il disegno di
legge di Bilancio 2018, pubblicato il 31 ottobre 2017, prevede, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, alcune forme di
incentivo all’occupazione di tipo strutturale, finalizzate a favorire le assunzioni a tempo
indeterminato tramite forme di decontribuzione.
Si segnalano in
particolare gli articoli 16 e 74 del Disegno di legge, che riguardano
rispettivamente un Incentivo strutturale all’occupazione giovanile
stabile ed Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel
Mezzogiorno.
Tutte le tipologie di incentivo presentate dal disegno di legge fanno
riferimento ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, non sono al momento previste agevolazioni per assunzioni con contratti a
tempo determinato.
In attesa della conversione
in legge del DDL, e salvo ulteriori
modifiche, si segnalano di seguito le principali misure incentivanti.
Incentivo
strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art. 16 del DDL)
1) Esonero
contributivo del 50% (esclusi premi e
contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo
di importo pari a 3000 euro su base annua per le assunzioni con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
L’assunzione
deve riguardare giovani che:
- alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 30 anni di età;
- limitatamente alle assunzioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiamo compiuto 35 anni di età
- non siano stati occupati con il medesimo o con altro datore di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che richiede l’incentivo
- Nei 6 mesi precedenti all’assunzione incentivata non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva in cui avverrebbe l’assunzione incentivata.
- L’esonero spetta anche in caso di conversione (successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.
2) Esonero
contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi nel
limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua nei casi di
prosecuzione successiva al 31/12/2017 di un contratto di
apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il
lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data di prosecuzione. L’esonero
è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del
beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015.
3) Esonero
contributivo del 100% (esclusi premi e contributi
INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di
importo pari a 3000 euro su base annua per i datori di lavoro privati che
assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti
che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola – lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dal monte ore formativo);
- periodi di apprendistato “duale”:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
- apprendistato di alta formazione
Agevolazioni per
le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Art. 74 del DDL)
4) Misura da confermare tramite i programmi
operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, che prevede, alle
medesime condizioni di cui all’articolo
16, l’esonero contributivo del 100% (esclusi
premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato per
le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria
e Sardegna. Le assunzioni
incentivate potranno riguardare:
- Persone che non abbiano compiuto 35 anni di età.
- Persone di età superiore ai 35 anni purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
mercoledì, ottobre 18, 2017
Apprendistato di primo livello: in vigore la disciplina definita per l’industria metalmeccanica
Il 19 luglio 2017 è stato firmato tra Federmeccanica e Assistal con
Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm l’accordo per il settore dell’industria metalmeccanica che disciplina il contratto di apprendistato.
Dal 1 settembre 2017 decorre la disciplina definita dall’Accordo per l’apprendistato di primo livello, il
contratto di lavoro a tempo indeterminato
che integra in un sistema duale formazione
e lavoro e finalizzato ad acquisire:
qualifica e diploma professionale;
diploma di istruzione secondaria superiore;
certificato
di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato di primo livello è stato definito uno strumento utile
all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro ed idoneo a contribuire
ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel
mercato del lavoro.
Di seguito le domande più
frequenti su questa particolare tipologia contrattuale secondo quanto definito
per l’industria metalmeccanica.
A chi è rivolto?
·
A giovani
che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
Quanto dura?
La durata del contratto di apprendistato di primo livello, è determinata in considerazione del titolo di
studio da conseguire. La durata minima del contratto è pari a 6 mesi mentre la durata massima arriva a:
·
3 anni per il
conseguimento della qualifica di
istruzione e formazione professionale;
·
4 anni per il
conseguimento del diploma di istruzione
e formazione professionale;
·
4 anni per il
conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore;
·
2 anni per la
frequenza del corso annuale integrativo
per l'ammissione all'esame di Stato;
·
1 anno per il
conseguimento del diploma di istruzione
e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica
di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo
professionale corrispondente;
·
1 anno per il
conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Il periodo di apprendistato può essere
prorogato?
Si. Il contratto di apprendistato
dei giovani che hanno concluso
positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale può essere prorogato fino
ad un anno per il consolidamento e
l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la
qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
Come è articolata la formazione
dell’apprendistato di primo livello?
Il percorso formativo degli apprendisti si articola in periodi di formazione interna (presso il datore di lavoro, o presso l’utilizzatore nel caso di apprendistato in
somministrazione) ed esterna (presso
l’istituzione formativa).
I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa
e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del
raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
I periodi di formazione interna ed
esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali
correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Come viene
calcolata la retribuzione dell’apprendista?
AI giovani assunti con contratto di
apprendistato di primo livello è attribuita
convenzionalmente la III categoria del
sistema di inquadramento del CCNL dell’industria metalmeccanica.
·
Per le ore di formazione interna: è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari
al 10% del minimo tabellare.
·
Per le ore di formazione esterna: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa
il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
·
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario
ordinamentale", è determinata dall'applicazione delle
percentuali sul minimo tabellare della III categoria definite dalla seguente
tabella:
Apprendistato
per il conseguimento di:
|
Anno
scolastico
|
Retribuzione
delle ore di lavoro in azienda
|
Qualifica di
istruzione e formazione professionale
|
Secondo anno
|
55%
|
Terzo anno
|
60%
|
|
Diploma di
istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore
|
Secondo anno
|
55%
|
Terzo anno
|
60%
|
|
Quarto anno
|
65%
|
|
(esclusivamente
per i percorsi di istruzione statale quinquennale)
|
Quinto anno
|
70%
|
Diploma di
istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della
qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente
|
Anno unico
|
65%
|
Corso
integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
|
Primo anno
|
65%
|
Secondo anno
|
70%
|
|
Certificato
di specializzazione tecnica superiore
|
Anno unico
|
70%
|
Quando
l’apprendista va in vacanza?
All'apprendista di primo livello sono riconosciute 4 settimane di ferie (30
giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.
Le ferie di norma vengono fruite in
coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il
calendario dell'Istituto.
Per maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
mercoledì, settembre 06, 2017
Le nuove prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura. L’alternativa del M.O.G.
Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la disciplina delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, di cui all’Art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Le nuove prestazioni occasionali sostituiscono le abrogate prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher lavoro) e possono essere rese tramite il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale.
Il contratto di prestazione occasionale è generalmente vietato da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari categorie soggetti, espressamente individuate dalla legge e purché gli aspiranti prestatori non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Pertanto le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
• Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• Persone disoccupate;
• Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Le prestazioni occasionali in agricoltura dispongono di una particolare disciplina anche in merito a:
• Comunicazione della prestazione: l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell’ INPS, una dichiarazione contenente, tra le altre cose, l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
• Compenso del prestatore: posto che utilizzatore e lavoratore possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
• Computo della prestazione in capo all'utilizzatore: le prestazioni occasionali svolte dai soggetti ammessi ad operare nel settore agricolo (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito) sono computate in capo all’utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo.
Resta inteso che le prestazioni occasionali, anche nel settore dell’agricoltura devono soggiacere ad alcuni limiti: il limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore ed i limiti di importo nel corso di un anno civile, in particolare:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L’INPS ha comunicato che dopo circa 45 giorni di operatività sono circa 27mila gli utenti che si sono registrati al portale telematico ed i versamenti effettuati dagli utilizzatori ammontano a circa 3.833.000 euro per il contratto di lavoro occasionale.
Il ricorso ancora limitato alle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura, certamente gravato dalle limitazioni soggettive e di importi, evidenzia la necessità di individuare una tipologia contrattuale flessibile alternativa per una gestione garantita dei rapporti di lavoro.
Una soluzione valida ad evitare fenomeni di lavoro nero può essere individuata nella somministrazione di lavoro. In particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha disciplinato il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G., nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi abrogato e sostituito dalle c.d. prestazioni occasionali), alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi.
Il settore dell’agricoltura è uno di quelli in cui è possibile utilizzare il contratto di somministrazione con monte ore garantito (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.): al lavoratore viene garantita una retribuzione minima ed all'interno del contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione.
Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce le esigenze di flessibilità nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, configurando dunque una più che valida alternativa al contratto di prestazione occasionale.
Il contratto di prestazione occasionale è generalmente vietato da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari categorie soggetti, espressamente individuate dalla legge e purché gli aspiranti prestatori non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Pertanto le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
• Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• Persone disoccupate;
• Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Le prestazioni occasionali in agricoltura dispongono di una particolare disciplina anche in merito a:
• Comunicazione della prestazione: l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell’ INPS, una dichiarazione contenente, tra le altre cose, l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
• Compenso del prestatore: posto che utilizzatore e lavoratore possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
• Computo della prestazione in capo all'utilizzatore: le prestazioni occasionali svolte dai soggetti ammessi ad operare nel settore agricolo (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito) sono computate in capo all’utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo.
Resta inteso che le prestazioni occasionali, anche nel settore dell’agricoltura devono soggiacere ad alcuni limiti: il limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore ed i limiti di importo nel corso di un anno civile, in particolare:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L’INPS ha comunicato che dopo circa 45 giorni di operatività sono circa 27mila gli utenti che si sono registrati al portale telematico ed i versamenti effettuati dagli utilizzatori ammontano a circa 3.833.000 euro per il contratto di lavoro occasionale.
Il ricorso ancora limitato alle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura, certamente gravato dalle limitazioni soggettive e di importi, evidenzia la necessità di individuare una tipologia contrattuale flessibile alternativa per una gestione garantita dei rapporti di lavoro.
Una soluzione valida ad evitare fenomeni di lavoro nero può essere individuata nella somministrazione di lavoro. In particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha disciplinato il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G., nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi abrogato e sostituito dalle c.d. prestazioni occasionali), alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi.
Il settore dell’agricoltura è uno di quelli in cui è possibile utilizzare il contratto di somministrazione con monte ore garantito (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.): al lavoratore viene garantita una retribuzione minima ed all'interno del contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione.
Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce le esigenze di flessibilità nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, configurando dunque una più che valida alternativa al contratto di prestazione occasionale.
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giovedì, luglio 20, 2017
Incentivi all’occupazione: esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato a seguito di periodi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato duale
L’INPS con la circolare 109 del 10 luglio 2017 ha fornito
i primi chiarimenti operativi sull’incentivo
all’occupazione introdotto dalla Legge
di Bilancio 2017 e previsto per
le assunzioni a tempo indeterminato,
anche in apprendistato, effettuate
a seguito di periodi di alternanza
scuola lavoro o di apprendistato
duale svolti presso il medesimo datore di lavoro.
Il beneficio, riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla
Legge di Bilancio 2017, riguarda le
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018
e la sua durata è pari a 36 mesi a
partire dalla data di assunzione o trasformazione.
La misura dell’incentivo è pari ai
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati, inclusi gli enti pubblici economici (non si applica invece nei confronti della pubblica
amministrazione):
·
che assumono a tempo indeterminato o in apprendistato,
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che siano
stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un
periodo pari almeno al 30% del monte ore
previsto;
·
che assumono a tempo indeterminato, entro
sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, chi abbia svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi
di apprendistato duale (apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca). Con riferimento all’ apprendistato di alta formazione e ricerca,
l’INPS ha precisato che l’assunzione a
tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire,
presso il medesimo datore di lavoro, entro
sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia
previsto il conseguimento di un titolo di studio.
L’esonero contributivo riguarda
tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
compresi i rapporti di apprendistato
ed i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo non può
essere invece applicato con riferimento ai contratti:
·
riguardanti gli operai agricoli;
·
di lavoro domestico;
·
di lavoro intermittente o a chiamata (articoli
13-18 del d.lgs. n. 81/2015).
Come anticipato, l’incentivo
all’occupazione di cui si parla, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Con particolare riferimento ai lavoratori assunti con contratti di apprendistato duale in
somministrazione, la circolare dell’INPS precisa che l’esonero spetta sia nell’ipotesi in cui, al termine del periodo
di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga
instaurato con la medesima agenzia per il lavoro, sia nel caso in cui “l’ex utilizzatore” decida di assumere in
via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore.
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di
tipo contributivo; è invece cumulabile
con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori
disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
I datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero
contributivo triennale dovranno inoltrare una apposita richiesta tramite la procedura telematica messa a
disposizione dall’ INPS. Il controllo di
tutti i requisiti richiesti ai fini del diritto alla fruizione dell’incentivo
sarà svolto, in via ispettiva, con il supporto delle informazioni in possesso
del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
Per maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
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martedì, luglio 11, 2017
Lavoro occasionale: dal 10 luglio attiva la piattaforma per le comunicazioni relative a “Libretto Famiglia” e “Contratto di Prestazione Occasionale”
Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017, istitutiva
delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, “Libretto Famiglia” e “Contratto
di Prestazione Occasionale”, di cui l’INPS ha fornito i primi
chiarimenti operativi con la Circolare n. 107 del 05/07/2017.
Dal 10 luglio 2017 è online la
piattaforma telematica INPS che permette
a prestatori ed utilizzatori di usufruire
delle misure Libretto Famiglia e
Contratto di Prestazione Occasionale.
Libretto Famiglia
Al termine della prestazione lavorativa, e non oltre il terzo giorno del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore,
tramite la piattaforma telematica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, dovrà comunicare:
·
i dati
identificativi del prestatore;
·
il luogo
di svolgimento della prestazione;
·
il numero
di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
·
la durata
della prestazione;
·
l’ambito
di svolgimento della prestazione;
·
altre
informazioni per la gestione del rapporto
Nel caso in cui il prestatore, rientri
in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n.
50/2017 (titolare di pensione di
vecchiaia o di invalidità; studente
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di
reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita
specifica all’interno della comunicazione telematica.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da
parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà
una notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS dell’avvenuta comunicazione della
prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima dell’inizio
dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma
informatica INPS o i servizi di contact
center messi a disposizione dall’INPS, è
tenuto a comunicare:
·
i dati
identificativi del prestatore;
·
la misura
del compenso pattuita;
·
il luogo
di svolgimento della prestazione lavorativa;
·
la data e
l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
·
il
settore di impiego del prestatore;
·
altre
informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il prestatore, rientri
in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n.
50/2017 (titolare di pensione di
vecchiaia o di invalidità; studente
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di
reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita
specifica all’interno della comunicazione.
Laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore dovrà effettuare, entro le ore 24.00 del terzo
giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della
prestazione, la revoca della
dichiarazione inoltrata tramite la
procedura telematica INPS.
La piattaforma telematica INPS supporta anche gli utenti con:
·
l’invio
al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
·
l’invio
al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della eventuale comunicazione di revoca
della dichiarazione trasmessa
dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione
lavorativa;
·
la
conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto
svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al
termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della
procedura telematica INPS
L’INPS ha comunicato infine che, in
raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle
comunicazioni di prestazioni inserite in procedura: a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta,
l’avvenuta revoca della dichiarazione
preventiva da parte
dell’utilizzatore determinerà l’applicazione delle sanzioni in materia di
lavoro nero.
Per maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
martedì, luglio 04, 2017
Industria metalmeccanica: applicazione delle misure di welfare anche ai lavoratori somministrati
Il 27 febbraio 2017 è stato
sottoscritto, tra le parti sociali del settore, un accordo riguardante l’applicazione
di misure di welfare previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di
impianti (di seguito CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali).
In base a tale accordo,
si prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende che applicano il
CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali sono tenute a mettere a disposizione
dei lavoratori strumenti di "welfare" del valore di 100 euro per il
2017, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e
1° giugno 2019 e da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Gli strumenti di welfare sono indicati in via
esemplificativa all’interno del contratto collettivo e riguardano:
- Opere e servizi per finalità sociali;
- Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (l’unico caso in cui è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione);
- Beni e servizi in natura;
- Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.
Di tali strumenti, non soggetti a contribuzione e
tassazione, possono beneficiare i lavoratori o in alcuni casi anche i familiari
degli stessi; in via generale non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro.
Nel caso di erogazione di beni e servizi in natura, il contratto collettivo
specifica che questi non sono soggetti a tassazione se il valore degli stessi
sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; diversamente se il valore dei
benefits messi a disposizione del lavoratore ecceda nell'anno tale limite, l'intera
somma sarà soggetta a contribuzione e tassazione.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di
applicazione, il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali prevede che il
diritto ad usufruire degli strumenti di welfare sia in capo ai lavoratori, in
forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31
dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sebbene
le disposizioni del contratto collettivo non prevedano indicazioni circa i
termini di applicabilità degli strumenti di welfare anche ai lavoratori
somministrati, in base al principio di parità di trattamento economico e
normativo tra lavoratori assunti “direttamente” dall’azienda utilizzatrice e
lavoratori assunti tramite agenzia per il lavoro, previsto dall’articolo 35 del
c.d. codice dei contratti del Jobs Act (il d.lgs. 81/2015), è pacifico che le
misure di welfare previste dall’accordo del 27 febbraio 2017 siano applicabili
anche ai lavoratori somministrati.
Pertanto,
in base al principio di parità di trattamento, i lavoratori assunti dalle
agenzie per il lavoro in missione presso aziende utilizzatrici che applichino
il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali, avranno diritto, qualora ne
ricorrano le condizioni, ad usufruire delle medesime misure di welfare
applicate ai lavoratori “diretti”, che saranno erogate dall’agenzia per il
lavoro o dall’azienda utilizzatrice.
Per
maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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