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martedì, luglio 04, 2017

Industria metalmeccanica: applicazione delle misure di welfare anche ai lavoratori somministrati

Il 27 febbraio 2017 è stato sottoscritto, tra le parti sociali del settore, un accordo riguardante l’applicazione di misure di welfare previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti (di seguito CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali).

In base a tale accordo, si prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende che applicano il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare" del valore di 100 euro per il 2017, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 e da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Gli strumenti di welfare sono indicati in via esemplificativa all’interno del contratto collettivo e riguardano:
  • Opere e servizi per finalità sociali;
  • Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (l’unico caso in cui è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione);
  • Beni e servizi in natura;
  • Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.

Di tali strumenti, non soggetti a contribuzione e tassazione, possono beneficiare i lavoratori o in alcuni casi anche i familiari degli stessi; in via generale non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro. Nel caso di erogazione di beni e servizi in natura, il contratto collettivo specifica che questi non sono soggetti a tassazione se il valore degli stessi sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; diversamente se il valore dei benefits messi a disposizione del lavoratore ecceda nell'anno tale limite, l'intera somma sarà soggetta a contribuzione e tassazione.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali prevede che il diritto ad usufruire degli strumenti di welfare sia in capo ai lavoratori, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sebbene le disposizioni del contratto collettivo non prevedano indicazioni circa i termini di applicabilità degli strumenti di welfare anche ai lavoratori somministrati, in base al principio di parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori assunti “direttamente” dall’azienda utilizzatrice e lavoratori assunti tramite agenzia per il lavoro, previsto dall’articolo 35 del c.d. codice dei contratti del Jobs Act (il d.lgs. 81/2015), è pacifico che le misure di welfare previste dall’accordo del 27 febbraio 2017 siano applicabili anche ai lavoratori somministrati.

Pertanto, in base al principio di parità di trattamento, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro in missione presso aziende utilizzatrici che applichino il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali, avranno diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, ad usufruire delle medesime misure di welfare applicate ai lavoratori “diretti”, che saranno erogate dall’agenzia per il lavoro o dall’azienda utilizzatrice.

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Synergie Legal Dept. 

#goodjob








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