Il 27 febbraio 2017 è stato
sottoscritto, tra le parti sociali del settore, un accordo riguardante l’applicazione
di misure di welfare previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di
impianti (di seguito CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali).
In base a tale accordo,
si prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende che applicano il
CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali sono tenute a mettere a disposizione
dei lavoratori strumenti di "welfare" del valore di 100 euro per il
2017, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e
1° giugno 2019 e da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Gli strumenti di welfare sono indicati in via
esemplificativa all’interno del contratto collettivo e riguardano:
- Opere e servizi per finalità sociali;
- Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (l’unico caso in cui è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione);
- Beni e servizi in natura;
- Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.
Di tali strumenti, non soggetti a contribuzione e
tassazione, possono beneficiare i lavoratori o in alcuni casi anche i familiari
degli stessi; in via generale non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro.
Nel caso di erogazione di beni e servizi in natura, il contratto collettivo
specifica che questi non sono soggetti a tassazione se il valore degli stessi
sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; diversamente se il valore dei
benefits messi a disposizione del lavoratore ecceda nell'anno tale limite, l'intera
somma sarà soggetta a contribuzione e tassazione.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di
applicazione, il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali prevede che il
diritto ad usufruire degli strumenti di welfare sia in capo ai lavoratori, in
forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31
dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sebbene
le disposizioni del contratto collettivo non prevedano indicazioni circa i
termini di applicabilità degli strumenti di welfare anche ai lavoratori
somministrati, in base al principio di parità di trattamento economico e
normativo tra lavoratori assunti “direttamente” dall’azienda utilizzatrice e
lavoratori assunti tramite agenzia per il lavoro, previsto dall’articolo 35 del
c.d. codice dei contratti del Jobs Act (il d.lgs. 81/2015), è pacifico che le
misure di welfare previste dall’accordo del 27 febbraio 2017 siano applicabili
anche ai lavoratori somministrati.
Pertanto,
in base al principio di parità di trattamento, i lavoratori assunti dalle
agenzie per il lavoro in missione presso aziende utilizzatrici che applichino
il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali, avranno diritto, qualora ne
ricorrano le condizioni, ad usufruire delle medesime misure di welfare
applicate ai lavoratori “diretti”, che saranno erogate dall’agenzia per il
lavoro o dall’azienda utilizzatrice.
Per
maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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