Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017, istitutiva
delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, “Libretto Famiglia” e “Contratto
di Prestazione Occasionale”, di cui l’INPS ha fornito i primi
chiarimenti operativi con la Circolare n. 107 del 05/07/2017.
Dal 10 luglio 2017 è online la
piattaforma telematica INPS che permette
a prestatori ed utilizzatori di usufruire
delle misure Libretto Famiglia e
Contratto di Prestazione Occasionale.
Libretto Famiglia
Al termine della prestazione lavorativa, e non oltre il terzo giorno del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore,
tramite la piattaforma telematica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, dovrà comunicare:
·
i dati
identificativi del prestatore;
·
il luogo
di svolgimento della prestazione;
·
il numero
di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
·
la durata
della prestazione;
·
l’ambito
di svolgimento della prestazione;
·
altre
informazioni per la gestione del rapporto
Nel caso in cui il prestatore, rientri
in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n.
50/2017 (titolare di pensione di
vecchiaia o di invalidità; studente
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di
reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita
specifica all’interno della comunicazione telematica.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da
parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà
una notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS dell’avvenuta comunicazione della
prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima dell’inizio
dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma
informatica INPS o i servizi di contact
center messi a disposizione dall’INPS, è
tenuto a comunicare:
·
i dati
identificativi del prestatore;
·
la misura
del compenso pattuita;
·
il luogo
di svolgimento della prestazione lavorativa;
·
la data e
l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
·
il
settore di impiego del prestatore;
·
altre
informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il prestatore, rientri
in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n.
50/2017 (titolare di pensione di
vecchiaia o di invalidità; studente
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di
reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita
specifica all’interno della comunicazione.
Laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore dovrà effettuare, entro le ore 24.00 del terzo
giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della
prestazione, la revoca della
dichiarazione inoltrata tramite la
procedura telematica INPS.
La piattaforma telematica INPS supporta anche gli utenti con:
·
l’invio
al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
·
l’invio
al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della eventuale comunicazione di revoca
della dichiarazione trasmessa
dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione
lavorativa;
·
la
conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto
svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al
termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della
procedura telematica INPS
L’INPS ha comunicato infine che, in
raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle
comunicazioni di prestazioni inserite in procedura: a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta,
l’avvenuta revoca della dichiarazione
preventiva da parte
dell’utilizzatore determinerà l’applicazione delle sanzioni in materia di
lavoro nero.
Per maggiori informazioni Contattateci
Synergie Legal Dept.
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