Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su una sentenza
del T.A.R. Campania, concernente l’annullamento
di un bando di gara avente ad oggetto
l’individuazione di una Agenzia per
lavoro a cui affidare la somministrazione
di personale infermieristico e tecnico - sanitario, con il criterio di
aggiudicazione del “prezzo più basso”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2104/17, ha chiarito che il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha
fornito una vera e propria gerarchia tra i due metodi tipici di aggiudicazione
di un appalto, ovvero l’offerta
economicamente più vantaggiosa ed il
massimo ribasso.
Ed infatti, oltre ad affermare
che i
criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere
di scelta illimitata dell'offerta, l’art. 95, comma 3 del d.lgs.
n. 50/2016, chiarisce che sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo i
contratti relativi ai servizi ad
alta intensità di manodopera.
Parimenti l’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 definisce i servizi ad alta intensità di manodopera: “I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del
contratto.”
Il contratto di somministrazione di lavoro rientra pacificamente
nella definizione di servizio ad alta intensità
di manodopera a cui il codice dei contratti impone di applicare criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio di Stato ha dunque
annullato il bando definendo “radicalmente erroneo” l’assunto della
stazione appaltante, per cui il servizio bandito fosse caratterizzato da una
“elevata ripetitività” e qualificato come servizio
con caratteristiche standardizzate a cui il codice dei contratti
effettivamente concede la possibilità
di utilizzare il criterio del minor prezzo
(art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ).
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