Una particolare tipologia di esonero dall’obbligo assuntivo è stata
introdotta dal Jobs Act con il decreto “semplificazioni” n. 151/2015, che ha inserito il comma 3 bis all’articolo 5 della legge 68/1999 e riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni
che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o
superiore al 60 per mille.
Le aziende che vogliano
autocertificare l’esonero dall’ obbligo assuntivo ai sensi della nuova norma,
dovranno di conseguenza versare al Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge
68/1999 un contributo esonerativo
pari a 30,64 euro per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Il decreto interministeriale
stabilisce le modalità della richiesta
dell’esonero e di versamento del relativo
contributo esonerativo. Per usufruire dell’esonero, le aziende dovranno compilare e presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo di assunzione, un modulo appositamente predisposto dal Ministero
del Lavoro .
Il modulo dovrà essere esibito esclusivamente
per via telematica, tramite la Banca
dati del collocamento mirato.
In generale quindi, i requisiti
richiesti dalla nuova norma per usufruire dell’esonero dagli obblighi
occupazionali sono:
·
occupare addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per
mille;
·
autocertificare l’esonero dall’obbligo nelle
modalità previste dal decreto;
·
versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con
disabilità non occupato.
Nelle more dell’attivazione della
procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà
indicare, nel prospetto informativo, la data
dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non potrà essere
antecedente al 24 settembre 2015 (data dell’entrata in vigore del D.lgs.
151/2015 che ha introdotto la nuova norma), né successiva ai 60 giorni
dall’insorgenza dell’obbligo di
assunzione di lavoratori con disabilità.
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Synergie Legal Dept.
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