La riforma del mercato del lavoro varata dal governo Renzi trasformerà
lo scenario in modo profondo. Dall’addio all’articolo
18 per i nuovi assunti alle nuove regole sul demansionamento, dallo stop ai co.co.pro.
fino alle novità sul congedo parentale. Ecco quali
sono, in sintesi, i cambiamenti introdotti dal Jobs Act
Il Jobs Act sta per trasformare radicalmente il mercato del lavoro. Dal
contratto a tutele crescenti all’addio all’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori per le nuove assunzioni, dalla fine dei contratti a
progetto alle nuove norme sul demansionamento: le novità
in arrivo sono molte e c’è chi ha già
parlato, nel bene e nel male, di una “rivoluzione”.
Ecco quali sono, in sintesi, i principali cambiamenti introdotti dalla riforma
(per la quale il consiglio dei ministri ha appena varato alcuni dei decreti
attuativi più importanti) che entreranno in vigore
nei prossimi mesi.
Tutele crescenti e reintegro solo per licenziamenti discriminatori
I nuovi contratti a tempo indeterminato saranno “a tutele crescenti”.
In altre parole, per i nuovi assunti, l’indennizzo in caso di licenziamento
ingiustificato aumenta a seconda dell’anzianità
di servizio (due mensilità
di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mensilità
e un massimo di 24). Con l’addio all’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, si prevede che il reintegro nel posto di lavoro è
possibile solo se il licenziamento è
nullo o discriminatorio. Nei casi di licenziamento disciplinare, la
reintegrazione sarà possibile se il giudice dovesse
ritenere che il fatto materiale contestato al lavoratore per interrompere il
rapporto di lavoro “non sussista”. Per le piccole
imprese resteranno valide le regole in vigore attualmente.
Indennizzo anche per licenziamenti collettivi
L
’indennizzo monetario varr
à
anche per i licenziamenti collettivi nel momento in cui l
’azienda
dovesse violare le procedure e i criteri di scelta sui lavoratori da
licenziare. Le mensilit
à da corrispondere, in questo caso,
variano da 4 a 24.
Demansionamento
Una delle novit
à che ha fatto pi
ù
discutere riguarda il demansionamento. Sar
à
possibile, in caso di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale
oppure in altri casi previsti dai contratti, per le imprese variare le mansioni
del lavoratore verso un livello pi
ù basso purch
é
il trattamento economico resti lo stesso.
Fine dei contratti a progetto
A partire dal 2016 non potranno pi
ù essere stipulati contratti a progetto.
Quelli in essere potranno continuare fino a scadenza. Ma dal primo gennaio del
prossimo anno, a tutte le collaborazioni ''con contenuto ripetitivo ed
etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro
subordinato
”. Niente pi
ù co.co.pro e
co.co.co,
insomma. Se un lavoratore far
à effettivamente un lavoro subordinato
non potr
à avvalersi di forme
“atipiche
”.
Le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi restano comunque
permesse.
Nuovo sussidio di disoccupazione.
La riforma Fornero aveva introdotto l
’Aspi come sussidio per la
disoccupazione. Ora arriva una nuova assicurazione contro la disoccupazione: la
Naspi. Chi perde il proprio impiego e ha versato contributi almeno 13 settimane
negli ultimi 4 anni ha diritto a un sussidio pari alla met
à delle settimane
per cui sono stati versati i contributi. La Naspi
è
commisurata alla retribuzione ma non pu
ò
superare i 1.300 euro. Dopo i primi quattro mesi si riduce del 3% al
mese. Pu
ò durare al massimo 24 mesi ma
è
soggetta a una condizione: il disoccupato ha l
’obbligo di
partecipare a progetti di riqualificazione professionale, pena la perdita del
beneficio. Una novit
à è
l
’introduzione di un sussidio di disoccupazione anche per chi
ha contratti di collaborazione.
Part time
Il Jobs Act introduce pi
ù flessibilit
à
anche per quanto riguarda gli orari di lavoro. Le parti possono infatti
stabilire clausole elastiche (che permettono lo spostamento della collocazione
dell'orario di lavoro all
’interno della giornata) o flessibili
(che permettono la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part time
verticale o misto).
Il contratto a tempo determinato e gli altri contratti
Chi pensava che il contratto a tempo determinato potesse essere eliminato si
sbagliava. Il contratto a termine resta e conserva la sua durata massima di 36
mesi. Per il contratto di somministrazione è
invece prevista si prevede un'estensione del campo di applicazione.
Anche il job on call, o lavoro a chiamata, è
confermato. Capitolo voucher: il tetto dell'importo per il lavoratore
viene alzato da 5 a 7 mila euro,
facendolo rimanere nei limiti della no tax area.
Congedo parentale: c’è più
tempo
Chi vuole prendere il congedo
parentale facoltativo (sei mesi in tutto) avrà
tempo fino ai dodici anni vita del figlio. Ci sono quindi quattro anni
in più, dal momento che a oggi l’età
massima del bambino è di 8 anni. Per venire incontro alle
famiglie, inoltre, aumenta da tre a sei anni l'età entro cui il
congedo facoltativo è retribuito parzialmente, cioè al 30%.
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