È stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la Circolare
numero 17/2018 ove vengono fornite le prime interpretazioni del C.D. Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio
2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.)
in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.
La circolare chiarisce alcuni aspetti del Decreto Legge che
qui riportiamo negli aspetti chiave a nostro avviso più rilevanti.
1. RINVIO ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SULLA FACOLTÀ DI DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA DEL
CONTRATTO A TERMINE
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, dunque anche
superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Questo punto non è
stato modificato dal decreto legge n. 87 (era già prevista la facoltà di
derogare alla durata massima del contratto a termine).
Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati
prima del 14 luglio 2018, che – facendo riferimento al previgente quadro
normativo – abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o
superiore a 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza
dell’accordo collettivo.
2. CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
E’ Confermato l’inserimento del contributo addizionale pari allo 0,5% ad
ogni rinnovo, da aggiungere all’1,4% applicato ai contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (salvo rare
eccezioni).
3. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
L’articolo 2 del decreto-legge n.
87 ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro
a termine, già disciplinata dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
Viene dunque assorbita tutta la disciplina
del rapporto di lavoro a tempo determinato con la sola eccezione di:
·
stop and go;
·
Percentuale massima del 30%, come somma tra
lavoratori con contratto a termine e in somministrazione a tempo determinato,
che possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice (per i soli contratti
dei contratti a tempo determinato non in somministrazione il limite è al 20%);
·
diritto di precedenza.
Inoltre si chiarisce che nessuna limitazione è stata
introdotta al contratto a tempo indeterminato tra APL e somministrato; i
lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a
termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata
rispettando soltanto i seguenti limiti percentuali:
·
20% staff leasing;
·
30% per stabilizzati solo con l’agenzia (salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi con esclusione degli svantaggiati).
4. PERIODO MASSIMO DI
OCCUPAZIONE
Nel ribadire l’obbligo di rispettare il limite massimo anche
per i contratti di somministrazione, il Ministero chiarisce che il computo dei
24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a
scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli
antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma (14 luglio 2018).
Assolavoro ha chiesto chiarimenti, in merito a quanto
affermato dal Ministero del Lavoro, mediante un interpello.
5. CONDIZIONI
Viene precisato che non sono cumulabili al fine
dell’utilizzo della causale i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo
restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa
soglia individuata dalla contrattazione collettiva).
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla
somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano
riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata
superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato
un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Synergie Legal Departement
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