L’apprendistato in somministrazione è una realtà sempre più
in crescita nel nostro Paese. Questa tipologia contrattuale bilancia le
caratteristiche e i vantaggi del contratto di somministrazione con quelli
previsti per gli apprendisti. Questo strumento, atto a garantire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro, prevede tutele, garanzie e un periodo
formativo presso l’azienda.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
CHE COS'È?
L’apprendistato è un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani (così come prevede l’articolo 41, comma 1 del
d.lgs. 81/2015).
La peculiarità di questo contratto si caratterizza in un
periodo di formazione e apprendimento della mansione presso un’azienda.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO E CHI PUO’ ACCEDERVI?
·
apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo
livello): previsto per i giovani dai 15 ai 25 anni è finalizzato al
conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione secondaria superiore;
·
apprendistato
professionalizzante (c.d. apprendistato di secondo livello): previsto per i
giovani dai 18 ai 29 anni per il conseguimento di una qualificazione
professionale. È la tipologia più utilizzata nel mercato del lavoro italiano.
·
apprendistato
di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello): previsto
per i giovani dai 18 ai 29 anni è finalizzato al conseguimento di un titolo di
studio universitario e dell’alta formazione compresi i dottorati di ricerca o
per attività di ricerca.
Le agenzie per il lavoro possono
attivare tutte le 3 tipologie previste.
Ai fini della loro qualificazione
o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità
di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (es. NASpI).
QUANTO DURA?
La durata minima del contratto di
apprendistato è di 6 mesi. L’apprendistato in somministrazione può essere
esclusivamente a tempo indeterminato. La durata massima è regolata invece dai
contratti collettivi.
COME FUNZIONA?
Il livello d’inquadramento
contrattuale e la relativa retribuzione potranno essere inferiori di due
livelli rispetto a quelli previsti per un lavoratore qualificato che svolge una
stessa mansione (alcuni CCNL prevedono una percentuale).
Terminato il periodo di
formazione, l’azienda può decidere se proseguire il rapporto di lavoro oppure
recedere dal contratto, con il relativo periodo di preavviso.
L’APPRENDISTATO IN
SOMMINISTRAZIONE: CARATTERISTICHE
L’apprendista viene assunto a
tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro mediante un contratto di
apprendistato professionalizzante. A un contratto di apprendistato in
somministrazione potrà corrispondere unicamente un contratto commerciale a
tempo indeterminato (c.d. staff leasing); viene dunque esclusa la possibilità
di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Gli apprendisti in
somministrazione potranno rapportarsi con due tutor: uno dell’azienda e uno
dell’agenzia. Potranno inoltre accedere alle prestazioni di welfare di settore
gestite da Ebitemp (tutela sanitaria e maternità, trattamento economico
aggiuntivo per mobilità territoriale e infortuni sul lavoro, accesso al credito).
IN CASO DI QUALIFICA?
Al termine del periodo
formativo il lavoratore avrà dunque un contratto a tempo indeterminato con
l’agenzia per il lavoro a cui corrisponderà un contratto di staff leasing tra
l’APL e l’azienda utilizzatrice.
In caso di conferma di
apprendisti i vantaggi contributivi vengono mantenuti per ulteriori 12 mesi;
successivamente, se al momento della qualifica il lavoratore non ha ancora
compiuto 30 anni, ci sarà un ulteriore esonero contributivo del 50% per l’anno
successivo.
Synergie Legal Departement
#goodjob
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