Il 19 luglio 2017 è stato firmato tra Federmeccanica e Assistal con
Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm l’accordo per il settore dell’industria metalmeccanica che disciplina il contratto di apprendistato.
Dal 1 settembre 2017 decorre la disciplina definita dall’Accordo per l’apprendistato di primo livello, il
contratto di lavoro a tempo indeterminato
che integra in un sistema duale formazione
e lavoro e finalizzato ad acquisire:
qualifica e diploma professionale;
diploma di istruzione secondaria superiore;
certificato
di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato di primo livello è stato definito uno strumento utile
all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro ed idoneo a contribuire
ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel
mercato del lavoro.
Di seguito le domande più
frequenti su questa particolare tipologia contrattuale secondo quanto definito
per l’industria metalmeccanica.
A chi è rivolto?
·
A giovani
che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
Quanto dura?
La durata del contratto di apprendistato di primo livello, è determinata in considerazione del titolo di
studio da conseguire. La durata minima del contratto è pari a 6 mesi mentre la durata massima arriva a:
·
3 anni per il
conseguimento della qualifica di
istruzione e formazione professionale;
·
4 anni per il
conseguimento del diploma di istruzione
e formazione professionale;
·
4 anni per il
conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore;
·
2 anni per la
frequenza del corso annuale integrativo
per l'ammissione all'esame di Stato;
·
1 anno per il
conseguimento del diploma di istruzione
e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica
di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo
professionale corrispondente;
·
1 anno per il
conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Il periodo di apprendistato può essere
prorogato?
Si. Il contratto di apprendistato
dei giovani che hanno concluso
positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale può essere prorogato fino
ad un anno per il consolidamento e
l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la
qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
Come è articolata la formazione
dell’apprendistato di primo livello?
Il percorso formativo degli apprendisti si articola in periodi di formazione interna (presso il datore di lavoro, o presso l’utilizzatore nel caso di apprendistato in
somministrazione) ed esterna (presso
l’istituzione formativa).
I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa
e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del
raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
I periodi di formazione interna ed
esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali
correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Come viene
calcolata la retribuzione dell’apprendista?
AI giovani assunti con contratto di
apprendistato di primo livello è attribuita
convenzionalmente la III categoria del
sistema di inquadramento del CCNL dell’industria metalmeccanica.
·
Per le ore di formazione interna: è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari
al 10% del minimo tabellare.
·
Per le ore di formazione esterna: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa
il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
·
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario
ordinamentale", è determinata dall'applicazione delle
percentuali sul minimo tabellare della III categoria definite dalla seguente
tabella:
Apprendistato
per il conseguimento di:
|
Anno
scolastico
|
Retribuzione
delle ore di lavoro in azienda
|
Qualifica di
istruzione e formazione professionale
|
Secondo anno
|
55%
|
Terzo anno
|
60%
|
|
Diploma di
istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore
|
Secondo anno
|
55%
|
Terzo anno
|
60%
|
|
Quarto anno
|
65%
|
|
(esclusivamente
per i percorsi di istruzione statale quinquennale)
|
Quinto anno
|
70%
|
Diploma di
istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della
qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente
|
Anno unico
|
65%
|
Corso
integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
|
Primo anno
|
65%
|
Secondo anno
|
70%
|
|
Certificato
di specializzazione tecnica superiore
|
Anno unico
|
70%
|
Quando
l’apprendista va in vacanza?
All'apprendista di primo livello sono riconosciute 4 settimane di ferie (30
giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.
Le ferie di norma vengono fruite in
coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il
calendario dell'Istituto.
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