Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81 che si compone da una parte del c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi e
dall’altra contiene le tanto attese disposizioni relative al c.d. “lavoro agile” previste per i lavoratori subordinati.
Tutela del Lavoro Autonomo
La prima parte della legge 81/2017
è dedicata alla tutela dei lavoratori
autonomi: il legislatore estende ai lavoratori autonomi alcune delle tutele
tipiche del lavoro subordinato:
·
definisce prive di effetto le clausole che attribuiscono al
committente la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento
superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente
della fattura o della richiesta di pagamento;
·
considera
abusivo il rifiuto del committente
di stipulare il contratto in forma scritta.
Nelle ipotesi di violazione il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Disposizioni di maggior tutela sono state previste
dal legislatore anche nei casi di gravidanza,
malattia ed infortunio.
Il legislatore ha disposto
altresì che siano integralmente
deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione
a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
professionale nonché le spese di
iscrizione a convegni e congressi, comprese
quelle di viaggio e soggiorno.
Si rileva un particolare coinvolgimento delle agenzie
per il lavoro nelle nuove disposizioni relative al lavoro autonomo. L’articolo 10 della legge 81/2017 prevede
infatti che gli organismi autorizzati all’intermediazione si dotino in ogni sede aperta al pubblico di uno sportello
dedicato all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro autonomo in grado di
fornire informazioni utili ai professionisti ed alle imprese che ne facciano
richiesta.
Lavoro Agile
Una delle novità più attese e
contenute nella legge 81/2017 è la disciplina di quelle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato: il c.d. lavoro agile finalizzato ad incrementare
la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile non configura una
nuova tipologia contrattuale: è una nuova
modalità di svolgimento della prestazione
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo scritto tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene dunque eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e
in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva.
In caso di lavoro agile il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali
aziendali.
Per maggiori informazioni Contattaci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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