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venerdì, giugno 23, 2017

Jobs Act dei lavoratori autonomi & disposizioni sul Lavoro Agile: in vigore dal 14 giugno

Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81 che si compone da una parte del c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi e dall’altra contiene le tanto attese disposizioni relative al c.d. “lavoro agile” previste per i lavoratori subordinati.
Tutela del Lavoro Autonomo

La prima parte della legge 81/2017 è dedicata alla tutela dei lavoratori autonomi: il legislatore estende ai lavoratori autonomi alcune delle tutele tipiche del lavoro subordinato:
·         definisce prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
·         considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Nelle ipotesi di violazione il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Disposizioni di maggior tutela sono state previste dal legislatore anche nei casi di gravidanza, malattia ed infortunio.

Il legislatore ha disposto altresì che siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Si rileva un particolare coinvolgimento delle agenzie per il lavoro nelle nuove disposizioni relative al lavoro autonomo. L’articolo 10 della legge 81/2017 prevede infatti che gli organismi autorizzati all’intermediazione si dotino  in ogni sede aperta al pubblico di uno sportello dedicato all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro autonomo in grado di fornire informazioni utili ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.

Lavoro Agile
Una delle novità più attese e contenute nella legge 81/2017 è la disciplina di quelle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato: il c.d. lavoro agile finalizzato ad incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile non configura una nuova tipologia contrattuale: è una nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato stabilita mediante accordo scritto tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene dunque eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In caso di lavoro agile il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.


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Synergie Legal Dept.


#goodjob

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