L’esigenza delle aziende di reperire personale nel periodo estivo si manifesta sia al fine di coprire le assenze di dipendenti in ferie, sia al fine di far fronte alla maggior mole di lavoro in
particolari settori, dal turismo, all’agricoltura, alla grande distribuzione
organizzate (G.D.O.).
Allo stesso tempo, l’offerta di
lavoro delle aziende si coniuga con la domanda
di nuova occupazione da parte di molti soggetti, sia persone disoccupate
che studenti, alla ricerca del famigerato “lavoretto estivo”.
Questa porzione del mercato del
lavoro interessa dunque più soggetti e copre più fattispecie normative: il lavoro a termine, anche stagionale, nonché
la particolare disciplina del lavoro di
coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, il Codice dei Contratti del Jobs Act (D.lgs.
81/2015) tratta in vari punti questa particolare tipologia contrattuale che,
brevemente, deroga ai limiti temporali e
di assunzione stabiliti per il contratto di lavoro a tempo determinato;
viene escluso dall’obbligo di rispettare le pause intermedie tra un contratto a
termine ed il successivo (c.d. “Stop
& go”) e rappresenta l’unica
possibilità di stipulare un
contratto di apprendistato a tempo determinato, sempre se stabilito dal
contratto collettivo applicato in azienda.
Allo stesso tempo l’assunzione di un giovane non ancora
maggiorenne, ma che comunque abbia
compiuto i 16 anni di età, comporta una serie di precauzioni che l’azienda si dovrà premurare di adempiere.
L’età minima per l'ammissione al lavoro è fissata infatti nel momento in cui il minore abbia concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e comunque
non può essere inferiore ai 16 anni compiuti. Il periodo di istruzione obbligatoria, è definito in 10 anni di frequenza, non
sussiste invece la necessità di aver conseguito titolo di studio.
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Synergie Legal Dept.
#goodjob
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