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giovedì, gennaio 28, 2016

DETASSAZIONE (Art. 1, commi 182-191 L. 280/2015)

La legge di stabilità 2016 ha previsto nel settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme “detassate”) una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali, pari al 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, a cui sono assoggettati:

·         i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità);

·         le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Condizione per la detassazione: le somme e i valori sopracitati devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), stabilirà le modalità attuative dell’intero processo di detassazione, in particolare:

·         i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

·         gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;

·         le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

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giovedì, gennaio 14, 2016

PART TIME PER I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (art 1, comma 284, L. 280/2015)


La legge di stabilità ha previsto un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato prossimi alla pensione di vecchiaia.
La previsione riguarda i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per lo stesso diritto.

D’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore potrà ridurre l’orario di lavoro dal 40% al 60%  per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale). Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Dal punto di vista operativo il datore di lavoro, utilizzatore che voglia fruire di questa opzione normativa,  in accordo con il lavoratore interessato al part-time, dovrà dare comunicazione all’INPS ed alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità che verranno stabilite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016).Il beneficio sarà concesso previa domanda all’INPS ed autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, nei limiti delle risorse stanziate per tale beneficio, che ammontano a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS qualora ricorrano i necessari presupposti e requisiti nei limiti delle risorse e secondo le modalità che saranno anch’esse stabilite dal prossimo decreto del Ministero del Lavoro.

L’INPS provvederà a monitorare le domande di accesso al beneficio ed al raggiungimento del limite delle risorse stanziate, non prenderà in esame ulteriori domande.

 
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lunedì, gennaio 11, 2016

Legge di stabilità ed ESONERO CONTRIBUTIVO 2016 (Art 1, commi 178-181, L. 208/2015 )

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la legge di stabilità ha previsto per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso il settore agricolo,  stipulati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016 (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico), e per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta:

  • Per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • Con riferimento ai lavoratori per i quali l’esonero contributivo sia stato già usufruito ai sensi della legge di stabilità 2015 in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • Per le assunzioni che riguardano lavoratori che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016)  abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro (potenziale richiedente esonero) o società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2016 disporrà l’utilizzo di risorse per l’estensione dell’esonero contributivo 2016 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 
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