STAMPA L'ARTICOLO

martedì, giugno 21, 2016

Circolare 99/2016 INPS: pubblicate le indicazioni operative per usufruire degli incentivi all’assunzione di lavoratori disabili.


Il Jobs Act ha interessato in vari punti il diritto al lavoro delle persone disabili, aggiornando quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 13 Giugno 2016 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 99 in cui vengono esplicate le condizioni e le modalità di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 13 della legge 68/1999, connessi all’assunzione di lavoratori disabili, anche mediante contratto di somministrazione di lavoro.

Il decreto “semplificazioni” del Jobs Act, il n. 151/2015, ha infatti riconosciuto ai datori di lavoro privati (nonché agli enti pubblici economici), un incentivo di natura economica per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato ed, in alcuni casi, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per determinate “categorie protette” di lavoratori.

In particolare gli incentivi di cui all’art. 13 L. 68/1999 sono rapportati alla retribuzione lorda imponibile del lavoratore ed accordati per le assunzioni, a partire dal 1° gennaio 2016 nei casi e per i periodi sotto indicati.

1.  In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità  lavorativa  superiore  al  79% o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  terza categoria  di  cui  alle  tabelle  annesse  al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra, approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915  e  successive modificazioni,  così  come  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  lavoratori  disabili  che abbiano  una  riduzione  della  capacità  lavorativa  compresa  tra  il  67% e  il  79% o minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta  categoria  di  cui  alle  tabelle  annesse  al  testo  unico delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo spetta per 36 mesi.

2.  Per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  lavoratori  con  disabilità  intellettiva  e  psichica  che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi.

3.  Per  i lavoratori  con  disabilità  intellettiva  e psichica  che  comporti  una  riduzione  della  capacità  lavorativa  superiore  al  45% nelle ipotesi  di  assunzione  a  tempo  determinato,  l’incentivo  spetta  per  tutta  la  durata  del  rapporto, fermo  restando  che,  ai  fini  del  riconoscimento  dell’incentivo,  questi  deve  avere  una  durata  non inferiore a 12 mesi.

Come anticipato, l’incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni di lavoratori mediante Agenzie per il Lavoro (ApL). In particolare per quanto riguarda i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’ ApL, la Circolare INPS specifica che gli incentivi sono trasferiti in capo all’azienda utilizzatrice per le missioni sia a tempo determinato che indeterminato. In questi casi, essendo l’incentivo calcolato sulla retribuzione lorda imponibile, l’agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore, poiché l’indennità di disponibilità non costituisce retribuzione in senso proprio.

Al fine di accedere agli incentivi in oggetto, nel rispetto delle condizioni di spettanza chiarite nella circolare, è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS in modalità telematica.

La circolare precisa che esclusivamente con riguardo alle  assunzioni obbligatorie  di  cui  all’articolo  3  della  legge  n.  68/1999 (copertura della c.d. quota di riserva) è derogato l’obbligo di rispettare i  principi  generali  di  fruizione  degli  incentivi  previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015.  La ratio di questa disposizione è di rendere economicamente meno  gravoso l’adempimento di  un  obbligo  all’ assunzione. Pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999, troveranno regolare applicazione i principi enunciati nell’art. 31 del D.lgs. 150/2015. 

L’incentivo alle assunzioni di lavoratori disabili è riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, definite in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

La circolare ribadisce che l’incentivo di cui all’articolo 13 L. 68/1999  è cumulabile con altre forme di  agevolazioni contributive, purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali, come previsto dalla normativa  comunitaria  in materia di aiuti di Stato (per  costi  salariali  si intendono  la  retribuzione  lorda  e  la  contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali ed i contributi assistenziali).

Con  riferimento  all’incentivo  previsto  dalla legge di Stabilità per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  effettuate  nel  corso  dell’anno  2016,  il  cumulo  con  il beneficio  previsto  dall’articolo  13  L.  68/1999  è  possibile  senza  limitazioni.

L’incentivo  per  l’assunzione  dei  lavoratori  disabili  di  cui  all’art.  13  della  legge  n.  68/1999  non  è, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a)      l’incentivo  per  l’assunzione  di  giovani  genitori  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  gioventù  19 novembre 2010.

b)   l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge  n.  92/2012.

L’incentivo  per  l’assunzione dei lavoratori disabili è invece cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani” nel limite del 100% dei costi salariali.
 
Per maggiori informazioni CONTATTATECI
 
 
Synergie Legal Dept.
 
#Goodjob
 
 

Nessun commento:

Posta un commento