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martedì, luglio 11, 2017

Lavoro occasionale: dal 10 luglio attiva la piattaforma per le comunicazioni relative a “Libretto Famiglia” e “Contratto di Prestazione Occasionale”

Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017, istitutiva delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, “Libretto Famiglia” e “Contratto di Prestazione Occasionale, di cui l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi con la Circolare n. 107 del 05/07/2017.

 Dal 10 luglio 2017 è online la piattaforma telematica INPS che permette a prestatori ed utilizzatori di  usufruire delle misure Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
Libretto Famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, dovrà comunicare:

·         i dati identificativi del prestatore;
·         il luogo di svolgimento della prestazione;
·         il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
·         la durata della prestazione;
·         l’ambito di svolgimento della prestazione;
·         altre informazioni per la gestione del rapporto

Nel caso in cui il prestatore, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita specifica all’interno della comunicazione telematica.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà una notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a comunicare:

·         i dati identificativi del prestatore;
·         la misura del compenso pattuita;
·         il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
·         la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
·         il settore di impiego del prestatore;
·         altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il prestatore, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita specifica all’interno della comunicazione.

Laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore dovrà effettuare, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione inoltrata tramite la procedura telematica INPS.

La piattaforma telematica INPS supporta anche gli utenti con:
·         l’invio al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
·         l’invio al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa;
·         la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS
L’INPS ha comunicato infine che, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura: a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determinerà l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Per maggiori informazioni Contattateci 
Synergie Legal Dept. 

#goodjob



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