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giovedì, settembre 13, 2018

Decreto dignità in breve

Il 12 agosto è entrato in vigore il nuovo testo del Decreto Dignità (convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 dal Parlamento con la Legge) che ha notevolmente ridefinito alcune importanti regole riguardanti il mondo del lavoro.
Novità significative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro a scopo di somministrazione che qui vi presentiamo nei punti più rilevanti.

DURATA MASSIMA PER I CONTRATTI A TERMINE
Con la nuova normativa la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (sia a scopo di somministrazione che diretti) non potrà superare:
- 12 mesi per ogni singolo contratto senza necessità di apporre alcuna causale (proroghe comprese);
- Dai 12 e fino a un massimo 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi*, con causale;
- La durata massima non può comunque superare i 24 mesi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

CAUSALI
Uno degli aspetti che più contrassegnano la nuova normativa è la modifica all’articolo 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015. Sarà infatti obbligatorio apporre la causale per tutti i contratti superiori ai 12 mesi (sia di durata inziale che per effetto di successive proroghe) e per ciascun rinnovo anche se inferiori alla predetta durata.
Tale obbligo non ricade però sui contratti stagionali.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE INPS DELLO 0,5% PER OGNI RINNOVO
È previsto un incremento della contribuzione pari allo 0,5% per ciascun rinnovo.
Per i soli contratti a tempo determinato, il numero massimo di proroghe passa da 5 a 4.

LIMITI QUANTITATIVI
È previsto un limite massimo per i contratti a tempo determinato del 20% che sale al 30% nel caso in cui ci siano dei contratti di somministrazione (come somma dei due istituti).
Salvo quanto diversamente indicato dai contratti collettivi.
Non fanno comunque mai computo i c.d. lavoratori svantaggiati con contratto a scopo di somministrazione.

PERIODO TRANSITORIO
Fino al 31/10/2018 è prevista una fase transitoria per tutti i rinnovi e le proroghe sottoscritti fino a tale data. Questa fase esclude le causali (in caso di rinnovo) ed innalza la durata massimo fino a 36 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi).

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
È stato esteso lo sgravio contributivo del 50% per le assunzioni degli under 35 fino al 2020.

* N.B.: Si ha la proroga di un contratto quando, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto (circolare ministero del lavoro n. 18 del 30 luglio 2014).


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giovedì, giugno 28, 2018

ASSOLAVORO: PROVVEDIMENTI ALLO STUDIO EVITINO CONFUSIONE

Condividiamo di seguito la nota stampa di ASSOLAVORO al Ministro del Lavoro sugli interventi normativi in itinere, consultabile sul sito dell’associazione (clicca qui).

NOTA STAMPA

LAVORO. ASSOLAVORO AL MINISTRO DI MAIO: PROVVEDIMENTI ALLO STUDIO EVITINO CONFUSIONE. SOMMINISTRAZIONE FORMA DI FLESSIBILITÀ PIÙ TUTELANTE PER LAVORATORE, AGENZIE IN PRIMA LINEA CONTRO LAVORO SOTTOTUTELATO, SOMMERSO E CAPORALATO.

27 giugno 2018. In merito agli interventi normativi in itinere Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, ha inviato ieri sera una richiesta di incontro al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al fine di illustrare le caratteristiche distintive e qualificanti del settore e della somministrazione di lavoro.

Assolavoro, che rappresenta l’85% del settore, evidenzia la necessità di evitare in primis che i provvedimenti nuovi generino confusione, sovrapponendo istituti, quali il contratto a termine e il contratto di somministrazione a tempo determinato, distinti sul piano legislativo sia in Italia, sia sul piano europeo.

In merito ad alcune bozze di provvedimento circolate nelle ultime ore, Assolavoro evidenzia il rischio che le misure allo studio possano portare ad una drastica riduzione dei livelli occupazionali, in particolar modo dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie, che sono oggi oltre 37mila.

Ribadisce, inoltre, che la somministrazione di lavoro rappresenta la forma di flessibilità più tutelante per il lavoratore, in quanto prevede per legge la parità di trattamento e la retribuzione prevista dai ccnl, con tutte le garanzie e le prestazioni tipiche riconosciute al lavoro dipendente.

A queste si aggiungono prestazioni ad hoc di welfare e opportunità di formazione, specifiche per chi lavora tramite Agenzia, attraverso Ebitemp (es. rimborso spese  sanitarie e odontoiatriche, una tantum per maternità e asilo nido, prestiti a tassi molto agevolati) e FormaTemp (formazione finalizzata al lavoro e con precisi  obblighi di placement), i due enti bilaterali gestiti assieme ai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

Assolavoro sottolinea, quindi, che le Agenzie per il Lavoro rappresentano un baluardo contro il lavoro sottotutelato, sommerso e contro il caporalato, reato odioso quanto la mafia e sul quale l’Associazione negli anni scorsi ha formulato precise e stringenti proposte al legislatore.

Assolavoro confida vi sia presto l’opportunità di approfondire con il Ministro del Lavoro le caratteristiche del settore, che rappresenta, come riconosciuto anche a livello europeo, una delle forme di flessibilità più avanzate e tutelanti nel nostro Paese. ***




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mercoledì, giugno 20, 2018

ASSOLAVORO: Le 5 sfide strategiche in un mondo del lavoro che cambia

Il 19 Giugno 2018 si è svolta a Roma l’assemblea pubblica organizzata dall’ Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro, finalizzata a fornire una fotografia del mercato del lavoro italiano e ad illustrare le cinque sfide che le Agenzie per il Lavoro ritengono essenziali per il futuro.
Di seguito gli estratti di maggior interesse che condividiamo con i nostri lettori, per approfondimenti rimandiamo al sito di ASSOLAVORO (clicca qui).
1)      GARANTIRE UN LAVORO DIGNITOSO, CONTRASTARE IL LAVORO NERO, SOTTOPAGATO, SENZA TUTELE.
È uno degli obbiettivi, peraltro, indicato dalle Nazioni Unite per il 2030 e perseguito in Italia anche dall’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile di cui Assolavoro è componente.
Favorire l’accesso a un lavoro dignitoso, con la giusta retribuzione e le tutele previste dalla legge, anche attraverso un’intensificazione delle attività di controllo sul fenomeno di distorsione del mercato, è la precondizione per affrontare al meglio le altre sfide.
2)      AIUTARE I GIOVANI AD ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO E A RIMANERCI
Secondo quanto emerso nel corso del recente convegno dei Giovani Industriali, nei prossimi 5 anni ci sarà un fabbisogno di 2,5 milioni di posti di lavoro per la trasformazione digitale in corso. L’84% - si stima – sarà nei servizi, il 71% riguarderà figure professionali medio alte. Una azienda su tre ha già manifestato difficoltà nel reperire le giuste professionalità.
3)      GESTIRE LE TRANSIZIONI
Un terzo di chi inizia a lavorare con una Agenzia per il Lavoro viene da una condizione precedente di disoccupazione.
Oltre 36mila persone hanno con le Agenzie un contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Per gestire al meglio le varie fasi di transizione occorre far sì che un atteggiamento “proattivo” della singola persona trovi operatori capaci di accompagnarlo fase per fase. Con tutti i servizi necessari al reimpiego, a cominciare dalla formazione.
4)      FORMARSI, FORMARSI, FORMARSI
Investire nell’istruzione primaria, ampliare la platea di Istituti Tecnici Superiori, rafforzare i ponti tra scuole e imprese con progetti di alternanza lavoro per i ragazzi, rafforzare l’orientamento, prevedere obblighi di placement per chi fa formazione con i fondi pubblici.
Questa è la direzione che può essere perseguita e che vede le Agenzie per il Lavoro già al lavoro, in prima linea.
5)      SERVIZI AL LAVORO EFFICIENTI
Essenziale affinché i servizi al lavoro siano efficienti è un atteggiamento collaborativo tra operatori pubblici, come sono i Centri per l’Impiego, e privati, come le Agenzie per il Lavoro.
Vi terremo aggiornati sulle prossime sfide!



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lunedì, giugno 11, 2018

ANPAL: online la utility per verificare i requisiti di accesso ad assunzioni incentivate


L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha comunicato l’attivazione, nella sezione ad accesso riservato dei servizi Anpal, una nuova funzionalità denominata "incentivabilità" che permette di verificare se un soggetto risulti "svantaggiato" ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 Ottobre 2017.

In particolare la funzionalità verifica, in merito alla condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, la presenza o meno di comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro precedenti ma non tiene conto di eventuali peridi di lavoro autonomo svolti.

Tale condizione è una di quelle richieste affinché il datore di lavoro che assume possa usufruire degli incentivi all’occupazione introdotti dalla c.d. Legge Fornero. L’utility sarà quindi in grado di verificare che la persona la cui assunzione si presume incentivabile, negli ultimi sei mesi, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.

Il servizio “incentivabilità” è a disposizione, tramite l’apposita sezione del portale ANPAL, dei centri per l'impiego, degli operatori iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e dei cittadini.





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martedì, maggio 29, 2018

Agenzie per il Lavoro: pubblicato il decreto ministeriale che definisce i requisiti di idoneità di locali e competenze funzionali all’autorizzazione


Il 22 Maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018 che definisce i requisiti di idoneità dei locali e delle competenze professionali necessarie all’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi).
Il decreto del Ministero del Lavoro, abrogando il precedente del 5 maggio 2004, definisce i criteri relativi alla disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali: requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.
Quanto alle competenze professionali, l’art. 1 del decreto ministeriale dispone che le agenzie per il lavoro devono avere personale qualificato, secondo le seguenti modalità:

·       per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione:

o   almeno quattro unità nella sede principale;
o   almeno due unità per ogni unità organizzativa;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;

·       per le Agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale:

o   almeno due unità nella sede principale;
o   almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Il decreto definisce “personale qualificato” quello dotato di adeguate  competenze  professionali, che  possono  derivare, in via alternativa, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo  idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni si tiene conto anche dei percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno certificati da regioni e province autonome.

Quanto ai locali per l'esercizio dell’attività, le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività.

In particolare i locali adibiti a sportello devono possedere i seguenti requisiti:

·       conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
·       conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
·       conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilita' per i disabili;
·       dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
·       presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
·       indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico;
·       indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi

o   gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
o   il nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul  territorio nazionale.

I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere inoltre:

·       garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
·       presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.

Il decreto ministeriale ha disposto che le agenzie per il lavoro già autorizzate allo svolgimento delle relative attività dovranno adeguarsi alle novità introdotte dal decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.




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lunedì, maggio 21, 2018

Corte di Cassazione: obblighi di informazione e formazione del lavoratore somministrato


La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018,  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che deriva dagli obblighi di informazione e formazione sulla sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Nel caso della somministrazione di lavoro, in base a quanto stabilito dal c.d. codice dei contratti del Jobs Act (art. 35 del d.lgs. n. 81/2015), gli obblighi di informazione e formazione possono essere oggetto di specifica traslazione dal somministratore all'utilizzatore con una espressa pattuizione tra le parti che, di conseguenza, deve essere indicata nel contratto individuale di lavoro del lavoratore somministrato.

La Suprema Corte ha dunque affermato che l’azienda utilizzatrice debba rispondere per il mancato rispetto delle obbligazioni in materia di sicurezza, a seguito delle quali si verifichi l’infortunio del lavoratore somministrato, qualora il somministratore abbia trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione  e l’informazione sui rischi della lavorazione.

La pronuncia richiama anche l'art 3, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, dispositivo delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al quale "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (…) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore".

Dall'assetto normativo così delineato consegue quindi un riparto di responsabilità che fa convergere sull'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di prevenzione e protezione e sul somministratore quella derivante dall'obbligo di informare e formare il lavoratore, nel caso in cui non sia delegata all’utilizzatore.

Tale possibilità di delegare gli obblighi di formativi, afferma la Corte, risponde ad una logica di effettività delle tutele poiché sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore delle lavorazioni e, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore.




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venerdì, maggio 11, 2018

Permesso di soggiorno per motivi familiari: è ammissibile lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’interno della quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i  cittadini stranieri  di svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Il Ministro del Lavoro ripercorre la disciplina applicata alle richieste di permesso per lavoro subordinato, per cui,  ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il soggetto che richiede il permesso per lavoro subordinato può  svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che:

·       la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

·       il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

La nota del Ministero del Lavoro, nel ribadire che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di  ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, afferma che può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis sopra richiamata.

Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa a condizione che siano in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.


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