Il contratto di prestazione occasionale è generalmente vietato da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari categorie soggetti, espressamente individuate dalla legge e purché gli aspiranti prestatori non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Pertanto le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
• Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• Persone disoccupate;
• Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Le prestazioni occasionali in agricoltura dispongono di una particolare disciplina anche in merito a:
• Comunicazione della prestazione: l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell’ INPS, una dichiarazione contenente, tra le altre cose, l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
• Compenso del prestatore: posto che utilizzatore e lavoratore possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
• Computo della prestazione in capo all'utilizzatore: le prestazioni occasionali svolte dai soggetti ammessi ad operare nel settore agricolo (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito) sono computate in capo all’utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo.
Resta inteso che le prestazioni occasionali, anche nel settore dell’agricoltura devono soggiacere ad alcuni limiti: il limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore ed i limiti di importo nel corso di un anno civile, in particolare:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
L’INPS ha comunicato che dopo circa 45 giorni di operatività sono circa 27mila gli utenti che si sono registrati al portale telematico ed i versamenti effettuati dagli utilizzatori ammontano a circa 3.833.000 euro per il contratto di lavoro occasionale.
Il ricorso ancora limitato alle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura, certamente gravato dalle limitazioni soggettive e di importi, evidenzia la necessità di individuare una tipologia contrattuale flessibile alternativa per una gestione garantita dei rapporti di lavoro.
Una soluzione valida ad evitare fenomeni di lavoro nero può essere individuata nella somministrazione di lavoro. In particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha disciplinato il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G., nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi abrogato e sostituito dalle c.d. prestazioni occasionali), alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi.
Il settore dell’agricoltura è uno di quelli in cui è possibile utilizzare il contratto di somministrazione con monte ore garantito (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.): al lavoratore viene garantita una retribuzione minima ed all'interno del contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione.
Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce le esigenze di flessibilità nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, configurando dunque una più che valida alternativa al contratto di prestazione occasionale.
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