Il Jobs Act ha interessato in
vari punti il diritto al lavoro delle
persone disabili, aggiornando quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n.
68. Il 13 Giugno 2016 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 99 in cui vengono
esplicate le condizioni e le modalità di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo
13 della legge 68/1999, connessi all’assunzione di lavoratori disabili,
anche mediante contratto di
somministrazione di lavoro.
Il decreto “semplificazioni” del Jobs Act, il n. 151/2015, ha infatti riconosciuto
ai datori di lavoro privati (nonché agli enti pubblici economici), un incentivo di natura economica per le
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato ed, in alcuni casi, per le
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per determinate
“categorie protette” di lavoratori.
In particolare gli incentivi di
cui all’art. 13 L. 68/1999 sono
rapportati alla retribuzione lorda
imponibile del lavoratore ed accordati per le assunzioni, a partire dal 1°
gennaio 2016 nei casi e per i periodi sotto indicati.
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano
una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79%
o minorazioni ascritte
dalla prima alla
terza categoria di cui
alle tabelle annesse
al testo unico
delle norme in
materia di pensioni
di guerra, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e
successive modificazioni,
così come per
le assunzioni a
tempo indeterminato di
lavoratori disabili che abbiano
una riduzione della
capacità lavorativa compresa
tra il 67% e
il 79% o minorazioni ascritte
dalla quarta alla
sesta categoria di
cui alle tabelle
annesse al testo
unico delle norme in
materia di pensioni
di guerra, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo spetta per 36 mesi.
2. Per
l’assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori
con disabilità intellettiva
e psichica che comporti una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%, l’incentivo
spetta per 60 mesi.
3. Per i
lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica che
comporti una riduzione
della capacità lavorativa
superiore al 45% nelle ipotesi di assunzione
a tempo determinato,
l’incentivo spetta per
tutta la durata
del rapporto, fermo restando
che, ai fini
del riconoscimento dell’incentivo, questi
deve avere
una durata non inferiore a 12 mesi.
Come anticipato, l’incentivo è
riconosciuto anche per le assunzioni di
lavoratori mediante Agenzie per il Lavoro (ApL). In particolare per quanto riguarda i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’ ApL, la
Circolare INPS specifica che gli incentivi sono trasferiti in capo all’azienda
utilizzatrice per le missioni sia a tempo determinato che indeterminato. In
questi casi, essendo l’incentivo calcolato sulla retribuzione lorda imponibile,
l’agevolazione non spetta durante i
periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore,
poiché l’indennità di disponibilità non costituisce retribuzione in senso
proprio.
Al fine di accedere agli incentivi in oggetto, nel rispetto delle condizioni
di spettanza chiarite nella circolare, è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS in modalità telematica.
La circolare precisa che esclusivamente
con riguardo alle assunzioni obbligatorie
di cui all’articolo
3 della legge
n. 68/1999 (copertura della c.d.
quota di riserva) è derogato l’obbligo
di rispettare i principi generali di
fruizione degli incentivi
previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015. La ratio
di questa disposizione è di rendere
economicamente meno gravoso
l’adempimento di un obbligo
all’ assunzione. Pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999, troveranno regolare applicazione i principi
enunciati nell’art. 31 del D.lgs. 150/2015.
L’incentivo alle assunzioni di
lavoratori disabili è riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, definite in 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 2015.
La circolare ribadisce che l’incentivo di cui all’articolo 13 L.
68/1999 è cumulabile con altre forme
di agevolazioni contributive, purché
la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi
salariali, come previsto dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti
di Stato (per costi salariali
si intendono la retribuzione
lorda e la
contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali ed i
contributi assistenziali).
Con riferimento
all’incentivo previsto dalla legge
di Stabilità per le assunzioni a
tempo indeterminato effettuate
nel corso dell’anno
2016, il cumulo con il
beneficio previsto dall’articolo
13 L. 68/1999
è possibile senza
limitazioni.
L’incentivo per
l’assunzione dei lavoratori
disabili di cui
all’art. 13 della
legge n. 68/1999 non è, cumulabile
con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per
l’assunzione di giovani
genitori di cui
al decreto del
Ministro della gioventù
19 novembre 2010.
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari
del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n.
92/2012.
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili è invece
cumulabile con il bonus occupazionale
previsto dal Programma “Garanzia Giovani” nel limite del 100% dei costi
salariali.
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