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mercoledì, marzo 02, 2016

Giovani, formazione e ingresso nel mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro



La “Buona Scuola” (legge 107/2015) al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha introdotto nel sistema di istruzione secondario, l’obbligo di aderire a percorsi di alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico 2015/2016.

L’obiettivo del legislatore è quello facilitare il primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro, che sia funzionale alle tappe di vita successive, sia formative che professionali, grazie alla consapevolezza acquisita con l’esperienza dell’alternanza.

La Buona Scuola prevede che nell’ultimo triennio i percorsi di alternanza scuola lavoro siano attivati per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, mentre nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore.

L’alternanza scuola lavoro non è costitutiva di rapporti di lavoro: i percorsi sono progettati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti.

I progetti di alternanza sono articolati mediante attività formativa in aula e periodi di apprendimento in situazione lavorativa: l’istituzione scolastica collaborando attivamente con il tutor referente della struttura ospitante valuterà, al termine del percorso, i risultati raggiunti e le competenze acquisite. Verranno pertanto assegnati agli studenti coinvolti attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi.

Synergie crede nel valore dei percorsi di alternanza scuola lavoro, sono in fase di attivazione progetti con Istituti Scolastici di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche.

Per quanto riguarda in particolare il Piemonte Synergie ha aderito al progetto di implementazione dei percorsi di alternanza promosso nel protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2016 tra Unione Industriali Torino ed Ufficio Scolastico Regionale.

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martedì, febbraio 23, 2016

Giovani, formazione e ingresso nel mondo del lavoro: i tirocini

In un periodo particolare per il mercato del lavoro, tra alti tassi di disoccupazione e primi effetti delle nuove riforme, Synergie ha deciso di puntare sulle modalità di inserimento e reinserimento che l’ordinamento dedica a chi è in cerca di nuova occupazione.

Da oggi e nelle prossime settimane approfondiremo alcuni istituti dedicati ai giovani, alla formazione e a come facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Partiamo con i Tirocini!
La Commissione Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto l’accento sulla qualificazione del tirocinio quale canale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
L’ Italia ha recepito gli input europei con l’ Accordo Stato-Regioni del Gennaio 2013 (in attuazione della legge 92/2012, c.d. “L. Fornero”). Le Linee guida approvate  in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno fornito un quadro di riferimento comune ed alcuni principi guida per la regolamentazione dei tirocini, declinati successivamente in modo peculiare dalle singole Regioni e Province Autonome.

Cosa sono i tirocini?
Forse è più semplice partire da cosa non sono: i tirocini non sono rapporti di lavoro.
Il tirocinio è infatti una misura formativa di politica attiva la cui funzione è quella di fornire conoscenze e competenze funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro.
Regioni e Province autonome nelle Linee Guida del 2013 hanno concordato su due principi guida:
·         il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

·         i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
In via generale non sono attivabili tirocini presso chi non sia in regola con le norme in tema di sicurezza sul lavoro oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, o presso le quali, negli ultimi sei mesi, vi siano stati licenziamenti collettivi.

Chi sono i soggetti del rapporto di tirocinio?
Soggetto Promotore: i soggetti abilitati a promuovere i tirocini sono stati individuati prima nell’accordo del 2013 e poi dalle singole Regioni e Province Autonome.
Soggetto Ospitante: l’ente pubblico o privato presso il quale viene inserito il tirocinante, le Regioni e le Province autonome indicano specificamente le caratteristiche che tali enti devono possedere.
Tirocinante: il destinatario del tirocinio in base alla particolare tipologia dello stesso.
Soggetto promotore e Soggetto ospitante individuano rispettivamente due tutor referenti per la propria specifica funzione con l’obiettivo di monitorare l’effettività dell’esperienza formativa.

Il rapporto tra i soggetti del tirocinio è regolato da due documenti:
·         la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante che formalizza l’accordo per l’attivazione del tirocinio.

·         il progetto formativo che individua gli obiettivi formativi del tirocinio, viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con l’ente promotore e viene sottoscritto anche dal tirocinante.

Quali tipologie di tirocinio possiamo attivare?
Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati a favorire l’occupabilità nel percorso di transazione tra la scuola ed il lavoro.
Tirocini di inserimento e reinserimento: rivolti principalmente ad inoccupati e disoccupati al fine di un inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1,comma 1, L.68/1999, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le singole tipologie di tirocinio vengono regolate in modo particolare dalle Regioni e Province Autonome
Synergie opera in qualità di ente Promotore in virtù dell’autorizzazione Ministeriale di cui al D.lgs. 276/2003, nonché in qualità di ente Accreditato in base alle singole disposizioni regionali, costantemente monitorate dai nostri uffici.
 
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giovedì, febbraio 18, 2016

Prospetto Informativo legge 68/1999: novità dal Ministero del Lavoro col Decreto direttoriale n. 33/43

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 che proroga la scadenza per la presentazione del prospetto informativo al 15 maggio 2016 e reca alcune specifiche sulle novità apportate dal Jobs Act in tema di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.
 
Riportiamo in modo schematico quanto previsto dal decreto.

Determinazione della base di computo
 
Sono esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale su cui va calcolata la quota di assunzioni obbligatorie (c.d. quota di riserva):
 
  •   i lavoratori somministrati;
  •   i lavoratori ammessi al telelavoro;
  •   gli apprendisti.

Computabilità nella quota di riserva
 
Sono computabili nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e pertanto non assunti tramite il collocamento obbligatorio. Tale computo sarà possibile qualora sia  debitamente dimostrata la condizione di disabilità (esistente prima della costituzione del rapporto di lavoro) e previo consenso del lavoratore.
 

Sono computabili nella quota di riserva dell’azienda utilizzatrice i lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione di lavoro, Vedi precedente post e con missione di durata di almeno 12 mesi (si intende una missione continuativa presso lo stesso utilizzatore).
 

Sospensione obblighi
 
Gli obblighi occupazionali sono sospesi nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto accordi o abbia attivato procedure di incentivo all’esodo (previste dall’art. 4 commi da 1 a 7 ter della legge 92/2012 c.d. “Fornero”).
 

Esonero parziale autocertificato
 
Il Jobs Act ha previsto per i datori di lavoro che  occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni particolarmente pericolose, che  comportano  il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60 per mille,  la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo occupazionale per quanto concerne i medesimi addetti, versando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilità   non occupato.
 
Un decreto interministeriale definirà le modalità di versamento del contributo esonerativo. Nell’attesa di tale decreto esplicativo, i datori di lavoro interessati all’esonero dovranno darne comunicazione ai servizi competenti entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale.
 

Richiesta di avviamento e prospetto
 
Il legislatore del Jobs Act ha previsto come regola la richiesta nominativa di avviamento agli uffici territoriali competenti. Il decreto ministeriale in commento ricorda la possibilità di richiedere comunque l’avviamento numerico, che diventerà obbligatorio qualora il datore di lavoro non abbia fatto ricorso all’assunzione nominativa entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale.
 
Il prospetto informativo, se presentato entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale potrà contenere la richiesta di avviamento nominativa o numerica. Se invece presentato oltre i 60 giorni varrà unicamente come richiesta numerica.
 
Il Ministero ricorda che in considerazione delle modifiche normative sovraesposte, i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e, come già detto, la scadenza del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.
 

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mercoledì, febbraio 17, 2016

Apprendistato professionalizzante in somministrazione


Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato  finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Più volte il legislatore si è interessato a questo particolare tipo di contratto che rappresenta l’ideale porta di ingresso nel mondo del lavoro, affiancando l’attività lavorativa alla formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.
L’ultima fonte normativa di questo tipo di rapporto è il  c.d. “codice dei contratti” del Jobs Act, il D.lgs. 81/2015, che prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato tramite la somministrazione di lavoro.
Le Agenzie per il lavoro possono pertanto contribuire alla funzione formativa ed occupazionale tipica del contratto tramite l’apprendistato in somministrazione.
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni ma ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti con tale contratto e senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
L’Agenzia oltre ad assumere direttamente l’apprendista e a gestire l’amministrazione del rapporto potrà fornire supporto alla predisposizione del piano formativo secondo quanto previsto dalla normativa regionale con il supporto del Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”.
Il percorso formativo e gli aspetti contrattuali seguono sia quanto previsto della contrattazione collettiva applicata dall’azienda Cliente che dal CCNL  per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
L’apprendista viene affiancato da due tutor: uno nominato dall’Agenzia per il lavoro ed uno dall’impresa utilizzatrice;  l’Agenzia provvede a monitorare il buon andamento della formazione.
Il contratto di apprendistato fornisce una serie di vantaggi sia di natura economica che normativa, che lo rendono molto conveniente sia a livello retributivo che contributivo: contribuzione agevolata al 10% della retribuzione; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori o di percentualizzarne la retribuzione.
Synergie pone particolare attenzione allo sviluppo di questa tipologia contrattuale, punto di forza per le aziende ed opportunità per i lavoratori coinvolti.

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mercoledì, febbraio 10, 2016

Assumere un disabile? Per la legge è un obbligo, per te sarà un'opportunità. Nasce #Synergie68.


Il Jobs Act ha in vario modo interessato la disciplina del diritto al lavoro delle categorie protette di lavoratori, affidando alle Agenzie per il lavoro un compito molto importante: la possibilità di supportare i Clienti nell’adempimento degli obblighi occupazionali tramite la somministrazione di lavoro.

La naturale funzione dell’Agenzia per il lavoro di fautore dell’ incontro tra domanda e offerta del lavoro farà in modo di coadiuvare il cliente nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e allo stesso tempo favorirà le fasce più deboli di lavoratori nella ricerca di occupazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. 81/2015, “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Tale disposizione permette all’azienda Cliente di assolvere l’obbligo di assunzione della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999 anche mediante la somministrazione di lavoro.

Le aziende con più di 15 dipendenti sono tenute infatti ad assumere una determinata quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la c.d. quota di riserva, in particolare:

- 1 lavoratore per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti;

- 2 lavoratori per le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;

- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti.

Oltre all’obbligo occupazionale la legge 68/1999 prevede anche un incentivo che le aziende potranno ottenere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di 36 mesi, che di seguito vi riportiamo:

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Synergie ha creato #Synergie68, un servizio specializzato e dedicato esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/1999 sull’inserimento mirato delle categorie protette di lavoratori, proponendosi come anello di giunzione tra le aziende e i candidati, con l’obiettivo primario di trasformare un obbligo di legge in un valore per entrambi i soggetti.

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giovedì, gennaio 28, 2016

DETASSAZIONE (Art. 1, commi 182-191 L. 280/2015)

La legge di stabilità 2016 ha previsto nel settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme “detassate”) una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali, pari al 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, a cui sono assoggettati:

·         i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità);

·         le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Condizione per la detassazione: le somme e i valori sopracitati devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), stabilirà le modalità attuative dell’intero processo di detassazione, in particolare:

·         i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

·         gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;

·         le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

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giovedì, gennaio 14, 2016

PART TIME PER I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (art 1, comma 284, L. 280/2015)


La legge di stabilità ha previsto un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato prossimi alla pensione di vecchiaia.
La previsione riguarda i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per lo stesso diritto.

D’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore potrà ridurre l’orario di lavoro dal 40% al 60%  per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale). Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Dal punto di vista operativo il datore di lavoro, utilizzatore che voglia fruire di questa opzione normativa,  in accordo con il lavoratore interessato al part-time, dovrà dare comunicazione all’INPS ed alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità che verranno stabilite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016).Il beneficio sarà concesso previa domanda all’INPS ed autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, nei limiti delle risorse stanziate per tale beneficio, che ammontano a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS qualora ricorrano i necessari presupposti e requisiti nei limiti delle risorse e secondo le modalità che saranno anch’esse stabilite dal prossimo decreto del Ministero del Lavoro.

L’INPS provvederà a monitorare le domande di accesso al beneficio ed al raggiungimento del limite delle risorse stanziate, non prenderà in esame ulteriori domande.

 
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