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giovedì, novembre 29, 2018

ASSUNZIONI GIOVANI 2019- BONUS PER UNDER 35


Il Decreto Dignità ha esteso, anche per il 2019 e 2020, gli incentivi occupazionali previsti per le assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori sotto i 35 anni.

MISURA DELL’INCENTIVO:
Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel limite massimo di 3000 € su base annua) per 36 mesi.

REQUISITI DEL LAVORATORE:
Oltre a non aver compiuto 35 anni, il lavoratore è “portatore” dell’incentivo solo se non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato; non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non successivamente proseguiti.
L’INPS ha già messo a disposizione uno strumento che consente di verificare l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO:
Per poter usufruire dello sgravio l’azienda deve rispettare gli obblighi enunciati dall’articolo 31 d.lgs. 150/2015:
Ø  l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;
Ø  l’assunzione non viola il diritto di precedenza, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
Ø  non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, o, che pur ricorrendo tali condizioni, l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
Ø  l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli della scrivente azienda utilizzatrice, ovvero in rapporto di collegamento o controllo.

Al momento non è previsto alcun riferimento al non riconoscimento dei benefici per i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, hanno messo in atto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex lege n. 223/1991). La norma rinvia comunque ad un decreto concertato tra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia ove verranno chiarite le modalità di fruizione dell’esonero.

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mercoledì, novembre 14, 2018

5 PUNTI FONDAMENTALI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO


È stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Circolare numero 17/2018 ove vengono fornite le prime interpretazioni del C.D. Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.) in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.

In uno dei precedenti post vi abbiamo presentato Decreto Dignità nei punti più rilevanti. 
La circolare chiarisce alcuni aspetti del Decreto Legge che qui riportiamo negli aspetti chiave a nostro avviso più rilevanti.

1. RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SULLA FACOLTÀ DI DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, dunque anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Questo punto non è stato modificato dal decreto legge n. 87 (era già prevista la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine).
Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che – facendo riferimento al previgente quadro normativo – abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore a 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

2. CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
E’ Confermato l’inserimento del contributo addizionale pari allo 0,5% ad ogni rinnovo, da aggiungere all’1,4% applicato ai contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (salvo rare eccezioni).

3. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
L’articolo 2 del decreto-legge n. 87 ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine, già disciplinata dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
Viene dunque assorbita tutta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato con la sola eccezione di:
·        stop and go;
·        Percentuale massima del 30%, come somma tra lavoratori con contratto a termine e in somministrazione a tempo determinato, che possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice (per i soli contratti dei contratti a tempo determinato non in somministrazione il limite è al 20%);
·        diritto di precedenza.
Inoltre si chiarisce che nessuna limitazione è stata introdotta al contratto a tempo indeterminato tra APL e somministrato; i lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata rispettando soltanto i seguenti limiti percentuali:
·        20% staff leasing;
·        30% per stabilizzati solo con l’agenzia (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi con esclusione degli svantaggiati).

4. PERIODO MASSIMO DI OCCUPAZIONE
Nel ribadire l’obbligo di rispettare il limite massimo anche per i contratti di somministrazione, il Ministero chiarisce che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma (14 luglio 2018).
Assolavoro ha chiesto chiarimenti, in merito a quanto affermato dal Ministero del Lavoro, mediante un interpello.

 5. CONDIZIONI
Viene precisato che non sono cumulabili al fine dell’utilizzo della causale i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva).
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.



Synergie Legal Departement


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