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venerdì, ottobre 19, 2018

L’APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE


L’apprendistato in somministrazione è una realtà sempre più in crescita nel nostro Paese. Questa tipologia contrattuale bilancia le caratteristiche e i vantaggi del contratto di somministrazione con quelli previsti per gli apprendisti. Questo strumento, atto a garantire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, prevede tutele, garanzie e un periodo formativo presso l’azienda.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

CHE COS'È?
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (così come prevede l’articolo 41, comma 1 del d.lgs. 81/2015).
La peculiarità di questo contratto si caratterizza in un periodo di formazione e apprendimento della mansione presso un’azienda.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO E CHI PUO’ ACCEDERVI?
·        apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo livello): previsto per i giovani dai 15 ai 25 anni è finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione secondaria superiore;
·        apprendistato professionalizzante (c.d. apprendistato di secondo livello): previsto per i giovani dai 18 ai 29 anni per il conseguimento di una qualificazione professionale. È la tipologia più utilizzata nel mercato del lavoro italiano.
·        apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello): previsto per i giovani dai 18 ai 29 anni è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario e dell’alta formazione compresi i dottorati di ricerca o per attività di ricerca.
Le agenzie per il lavoro possono attivare tutte le 3 tipologie previste.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (es. NASpI).

QUANTO DURA?
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. L’apprendistato in somministrazione può essere esclusivamente a tempo indeterminato. La durata massima è regolata invece dai contratti collettivi.

COME FUNZIONA?
Il livello d’inquadramento contrattuale e la relativa retribuzione potranno essere inferiori di due livelli rispetto a quelli previsti per un lavoratore qualificato che svolge una stessa mansione (alcuni CCNL prevedono una percentuale).
Terminato il periodo di formazione, l’azienda può decidere se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere dal contratto, con il relativo periodo di preavviso.

L’APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE: CARATTERISTICHE
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro mediante un contratto di apprendistato professionalizzante. A un contratto di apprendistato in somministrazione potrà corrispondere unicamente un contratto commerciale a tempo indeterminato (c.d. staff leasing); viene dunque esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Gli apprendisti in somministrazione potranno rapportarsi con due tutor: uno dell’azienda e uno dell’agenzia. Potranno inoltre accedere alle prestazioni di welfare di settore gestite da Ebitemp (tutela sanitaria e maternità, trattamento economico aggiuntivo per mobilità territoriale e infortuni sul lavoro, accesso al credito).

IN CASO DI QUALIFICA?
Al termine del periodo formativo il lavoratore avrà dunque un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia per il lavoro a cui corrisponderà un contratto di staff leasing tra l’APL e l’azienda utilizzatrice.
In caso di conferma di apprendisti i vantaggi contributivi vengono mantenuti per ulteriori 12 mesi; successivamente, se al momento della qualifica il lavoratore non ha ancora compiuto 30 anni, ci sarà un ulteriore esonero contributivo del 50% per l’anno successivo.



Synergie Legal Departement



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