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venerdì, maggio 11, 2018

Permesso di soggiorno per motivi familiari: è ammissibile lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’interno della quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i  cittadini stranieri  di svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Il Ministro del Lavoro ripercorre la disciplina applicata alle richieste di permesso per lavoro subordinato, per cui,  ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il soggetto che richiede il permesso per lavoro subordinato può  svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che:

·       la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

·       il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

La nota del Ministero del Lavoro, nel ribadire che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di  ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, afferma che può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis sopra richiamata.

Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa a condizione che siano in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.


Synergie Legal Departement



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