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lunedì, maggio 21, 2018

Corte di Cassazione: obblighi di informazione e formazione del lavoratore somministrato


La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018,  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che deriva dagli obblighi di informazione e formazione sulla sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Nel caso della somministrazione di lavoro, in base a quanto stabilito dal c.d. codice dei contratti del Jobs Act (art. 35 del d.lgs. n. 81/2015), gli obblighi di informazione e formazione possono essere oggetto di specifica traslazione dal somministratore all'utilizzatore con una espressa pattuizione tra le parti che, di conseguenza, deve essere indicata nel contratto individuale di lavoro del lavoratore somministrato.

La Suprema Corte ha dunque affermato che l’azienda utilizzatrice debba rispondere per il mancato rispetto delle obbligazioni in materia di sicurezza, a seguito delle quali si verifichi l’infortunio del lavoratore somministrato, qualora il somministratore abbia trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione  e l’informazione sui rischi della lavorazione.

La pronuncia richiama anche l'art 3, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, dispositivo delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al quale "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (…) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore".

Dall'assetto normativo così delineato consegue quindi un riparto di responsabilità che fa convergere sull'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di prevenzione e protezione e sul somministratore quella derivante dall'obbligo di informare e formare il lavoratore, nel caso in cui non sia delegata all’utilizzatore.

Tale possibilità di delegare gli obblighi di formativi, afferma la Corte, risponde ad una logica di effettività delle tutele poiché sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore delle lavorazioni e, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore.




Synergie Legal Departement


#goodjob



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