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martedì, maggio 29, 2018

Agenzie per il Lavoro: pubblicato il decreto ministeriale che definisce i requisiti di idoneità di locali e competenze funzionali all’autorizzazione


Il 22 Maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018 che definisce i requisiti di idoneità dei locali e delle competenze professionali necessarie all’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi).
Il decreto del Ministero del Lavoro, abrogando il precedente del 5 maggio 2004, definisce i criteri relativi alla disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali: requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.
Quanto alle competenze professionali, l’art. 1 del decreto ministeriale dispone che le agenzie per il lavoro devono avere personale qualificato, secondo le seguenti modalità:

·       per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione:

o   almeno quattro unità nella sede principale;
o   almeno due unità per ogni unità organizzativa;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;

·       per le Agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale:

o   almeno due unità nella sede principale;
o   almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
o   per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Il decreto definisce “personale qualificato” quello dotato di adeguate  competenze  professionali, che  possono  derivare, in via alternativa, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo  idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni si tiene conto anche dei percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno certificati da regioni e province autonome.

Quanto ai locali per l'esercizio dell’attività, le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività.

In particolare i locali adibiti a sportello devono possedere i seguenti requisiti:

·       conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
·       conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
·       conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilita' per i disabili;
·       dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
·       presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
·       indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico;
·       indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi

o   gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
o   il nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul  territorio nazionale.

I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere inoltre:

·       garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
·       presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.

Il decreto ministeriale ha disposto che le agenzie per il lavoro già autorizzate allo svolgimento delle relative attività dovranno adeguarsi alle novità introdotte dal decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.




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lunedì, maggio 21, 2018

Corte di Cassazione: obblighi di informazione e formazione del lavoratore somministrato


La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018,  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che deriva dagli obblighi di informazione e formazione sulla sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Nel caso della somministrazione di lavoro, in base a quanto stabilito dal c.d. codice dei contratti del Jobs Act (art. 35 del d.lgs. n. 81/2015), gli obblighi di informazione e formazione possono essere oggetto di specifica traslazione dal somministratore all'utilizzatore con una espressa pattuizione tra le parti che, di conseguenza, deve essere indicata nel contratto individuale di lavoro del lavoratore somministrato.

La Suprema Corte ha dunque affermato che l’azienda utilizzatrice debba rispondere per il mancato rispetto delle obbligazioni in materia di sicurezza, a seguito delle quali si verifichi l’infortunio del lavoratore somministrato, qualora il somministratore abbia trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione  e l’informazione sui rischi della lavorazione.

La pronuncia richiama anche l'art 3, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, dispositivo delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al quale "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (…) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore".

Dall'assetto normativo così delineato consegue quindi un riparto di responsabilità che fa convergere sull'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di prevenzione e protezione e sul somministratore quella derivante dall'obbligo di informare e formare il lavoratore, nel caso in cui non sia delegata all’utilizzatore.

Tale possibilità di delegare gli obblighi di formativi, afferma la Corte, risponde ad una logica di effettività delle tutele poiché sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore delle lavorazioni e, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore.




Synergie Legal Departement


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venerdì, maggio 11, 2018

Permesso di soggiorno per motivi familiari: è ammissibile lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’interno della quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i  cittadini stranieri  di svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Il Ministro del Lavoro ripercorre la disciplina applicata alle richieste di permesso per lavoro subordinato, per cui,  ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il soggetto che richiede il permesso per lavoro subordinato può  svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che:

·       la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

·       il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

La nota del Ministero del Lavoro, nel ribadire che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di  ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, afferma che può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis sopra richiamata.

Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa a condizione che siano in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.


Synergie Legal Departement



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