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giovedì, luglio 20, 2017

Incentivi all’occupazione: esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato a seguito di periodi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato duale

L’INPS con la circolare 109 del 10 luglio 2017 ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’incentivo all’occupazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate a seguito di periodi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato duale svolti presso il medesimo datore di lavoro.
Il beneficio, riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2017, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici (non si applica invece nei confronti della pubblica amministrazione):

·        che assumono a tempo indeterminato o in apprendistato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto;

·        che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, chi abbia svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato duale (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca). Con riferimento all’ apprendistato di alta formazione e ricerca, l’INPS ha precisato che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, compresi i rapporti di apprendistato ed i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’esonero contributivo non può essere invece applicato con riferimento ai contratti:

·        riguardanti gli operai agricoli;
·        di lavoro domestico;
·        di lavoro intermittente o a chiamata (articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015).

Come anticipato, l’incentivo all’occupazione di cui si parla, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.  Con particolare riferimento ai lavoratori assunti con contratti di apprendistato duale in somministrazione, la circolare dell’INPS precisa che l’esonero spetta sia nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia per il lavoro, sia nel caso in cui “l’ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore.

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo; è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali  l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

I datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero contributivo triennale dovranno inoltrare una apposita richiesta tramite la procedura telematica messa a disposizione dall’ INPS. Il controllo di tutti i requisiti richiesti ai fini del diritto alla fruizione dell’incentivo sarà svolto, in via ispettiva, con il supporto delle informazioni in possesso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.


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martedì, luglio 11, 2017

Lavoro occasionale: dal 10 luglio attiva la piattaforma per le comunicazioni relative a “Libretto Famiglia” e “Contratto di Prestazione Occasionale”

Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017, istitutiva delle nuove prestazioni occasionali di lavoro, “Libretto Famiglia” e “Contratto di Prestazione Occasionale, di cui l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi con la Circolare n. 107 del 05/07/2017.

 Dal 10 luglio 2017 è online la piattaforma telematica INPS che permette a prestatori ed utilizzatori di  usufruire delle misure Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
Libretto Famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, dovrà comunicare:

·         i dati identificativi del prestatore;
·         il luogo di svolgimento della prestazione;
·         il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
·         la durata della prestazione;
·         l’ambito di svolgimento della prestazione;
·         altre informazioni per la gestione del rapporto

Nel caso in cui il prestatore, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita specifica all’interno della comunicazione telematica.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà una notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a comunicare:

·         i dati identificativi del prestatore;
·         la misura del compenso pattuita;
·         il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
·         la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
·         il settore di impiego del prestatore;
·         altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il prestatore, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore, dovrà fornire una apposita specifica all’interno della comunicazione.

Laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore dovrà effettuare, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione inoltrata tramite la procedura telematica INPS.

La piattaforma telematica INPS supporta anche gli utenti con:
·         l’invio al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
·         l’invio al prestatore, attraverso messaggio di posta elettronica e/o SMS della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa;
·         la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS
L’INPS ha comunicato infine che, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura: a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determinerà l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

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martedì, luglio 04, 2017

Industria metalmeccanica: applicazione delle misure di welfare anche ai lavoratori somministrati

Il 27 febbraio 2017 è stato sottoscritto, tra le parti sociali del settore, un accordo riguardante l’applicazione di misure di welfare previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti (di seguito CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali).

In base a tale accordo, si prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende che applicano il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare" del valore di 100 euro per il 2017, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 e da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Gli strumenti di welfare sono indicati in via esemplificativa all’interno del contratto collettivo e riguardano:
  • Opere e servizi per finalità sociali;
  • Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (l’unico caso in cui è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione);
  • Beni e servizi in natura;
  • Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.

Di tali strumenti, non soggetti a contribuzione e tassazione, possono beneficiare i lavoratori o in alcuni casi anche i familiari degli stessi; in via generale non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro. Nel caso di erogazione di beni e servizi in natura, il contratto collettivo specifica che questi non sono soggetti a tassazione se il valore degli stessi sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; diversamente se il valore dei benefits messi a disposizione del lavoratore ecceda nell'anno tale limite, l'intera somma sarà soggetta a contribuzione e tassazione.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali prevede che il diritto ad usufruire degli strumenti di welfare sia in capo ai lavoratori, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sebbene le disposizioni del contratto collettivo non prevedano indicazioni circa i termini di applicabilità degli strumenti di welfare anche ai lavoratori somministrati, in base al principio di parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori assunti “direttamente” dall’azienda utilizzatrice e lavoratori assunti tramite agenzia per il lavoro, previsto dall’articolo 35 del c.d. codice dei contratti del Jobs Act (il d.lgs. 81/2015), è pacifico che le misure di welfare previste dall’accordo del 27 febbraio 2017 siano applicabili anche ai lavoratori somministrati.

Pertanto, in base al principio di parità di trattamento, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro in missione presso aziende utilizzatrici che applichino il CCNL METALMECCANICA - Aziende industriali, avranno diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, ad usufruire delle medesime misure di welfare applicate ai lavoratori “diretti”, che saranno erogate dall’agenzia per il lavoro o dall’azienda utilizzatrice.

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