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lunedì, giugno 05, 2017

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione: i chiarimenti dell’INPS

In continuità con la previgente normativa, il codice dei contratti del Jobs Act, il D.lgs. 81/2015, ha previsto la possibilità di derogare, in alcuni casi,  ai limiti di età stabiliti dalla legge per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'apprendistato, per definizione, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il legislatore ha stabilito di derogare alla platea di riferimento dei “giovani” di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di due particolari categorie di lavoratori: i beneficiari di indennità di mobilità ed i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2243 del 31-05-2017 con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato, senza limiti di età, con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’INPS ha chiarito che le disposizioni del codice dei contratti del Jobs Act si pongono in una prospettiva di continuità rispetto al previgente quadro normativo e che il regime contributivo applicabile in questi casi è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

1)    Apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i beneficiari di indennità di mobilità.

Con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, l’INPS ha chiarito che, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Infine, al termine del periodo di apprendistato ed a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sarà dovuta in misura piena.

L’INPS ha specificato che l’abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi benefici di natura economica e contributiva, non determina il venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità.
Ed infatti, nell’introdurre queste particolari tipologie di apprendistato, la legge rinvia ad alcune  disposizioni abrogate al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.
Pertanto l’INPS ha dichiarato che le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità “continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità”.

2)     Apprendistato professionalizzante per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Il messaggio n. 2243/2017 ha precisato che i lavoratori interessati dalla possibile assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In particolare la possibile assunzione si riferisce a lavoratori “destinatari” del trattamento di disoccupazione, e dunque anche ai soggetti che, avendo inoltrato la relativa istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non percepita.
Anche in questo caso, al termine del periodo di apprendistato, ed a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

L’INPS precisa infine che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.



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