In continuità con la previgente
normativa, il codice dei contratti del
Jobs Act, il D.lgs. 81/2015, ha previsto la possibilità di derogare, in alcuni casi, ai limiti di età stabiliti dalla legge per
le assunzioni con contratto di
apprendistato professionalizzante.
L'apprendistato, per definizione, è un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il legislatore ha stabilito di derogare
alla platea di riferimento dei “giovani” di età compresa tra i 18 e i
29 anni, per favorire la qualificazione
o la riqualificazione professionale di due particolari categorie di lavoratori:
i beneficiari di indennità di mobilità ed i beneficiari di un trattamento di
disoccupazione.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2243 del 31-05-2017 con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di
stipulare contratti di apprendistato, senza
limiti di età, con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un
trattamento di disoccupazione, alla
luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge
n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’INPS ha chiarito che le
disposizioni del codice dei contratti
del Jobs Act si pongono in una prospettiva
di continuità rispetto al previgente
quadro normativo e che il regime contributivo applicabile in questi casi è il
medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente
previste dalla legge.
1) Apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i beneficiari di
indennità di mobilità.
Con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, l’INPS ha
chiarito che, nel periodo di durata del
regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota
complessiva da versare è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro
+ 5,84% a carico dell’apprendista). Al
termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, quella a
carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% per il periodo di residua
durata del contratto di apprendistato. Infine, al termine del periodo di apprendistato ed a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del
lavoratore sarà dovuta in misura piena.
L’INPS ha specificato che l’abrogazione
delle norme in materia di iscrizione
alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi benefici di natura economica
e contributiva, non determina il
venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 per
le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di
mobilità.
Ed infatti, nell’introdurre queste particolari tipologie di apprendistato, la legge rinvia
ad alcune disposizioni abrogate al solo fine di individuare, in deroga
alla disciplina generale del contratto di apprendistato, il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici
ad esso applicabili.
Pertanto l’INPS ha dichiarato che le
agevolazioni di natura contributiva ed economica previste per le assunzioni in
contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità “continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il
31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il
31 dicembre 2016. In altri termini,
le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate
le indennità di mobilità”.
2) Apprendistato professionalizzante per i beneficiari di un trattamento di
disoccupazione.
Il messaggio n. 2243/2017 ha precisato che i lavoratori interessati dalla possibile assunzione in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, sono tassativamente quelli beneficiari
di una delle seguenti tipologie di
trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per
l’Impiego (Aspi e MiniASpi),
indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In particolare la possibile
assunzione si riferisce a lavoratori “destinatari”
del trattamento di disoccupazione, e dunque anche ai soggetti che, avendo inoltrato la relativa istanza per il
riconoscimento del trattamento, abbiano titolo
alla prestazione ancorché non percepita.
Anche in questo caso, al termine del
periodo di apprendistato, ed a seguito della prosecuzione del rapporto di
lavoro, l’aliquota contributiva a carico
del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di
classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
L’INPS precisa infine che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di
indennità di mobilità, l’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo
economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato
professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.
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#goodjob
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