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martedì, febbraio 14, 2017

Assolavoro: 394 mila occupati a novembre 2016, in un anno +11,2%

Il lavoro in somministrazione continua a mostrare un andamento positivo, uno degli indicatori della crescita è l’incremento del numero dei lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato.

L’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro Assolavoro ha recentemente comunicato i risultati delle elaborazioni di Assolavoro DataLab sul lavoro in somministrazione sulla base dei dati di settore forniti dagli enti bilaterali Forma.Temp ed Ebitemp.

Assolavoro ha reso noto che a novembre 2016 gli occupati in  somministrazione superano le 394mila unità, realizzando così un incremento dell’11,2% rispetto all’anno precedente e dello 0,6% rispetto ad ottobre 2016.

In particolare il numero dei lavoratori a  tempo  indeterminato in somministrazione ammonta a 37.985 unità, in  aumento  rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente  del  43%;  il numero dei lavoratori a tempo determinato cresce invece dell’8,6% raggiungendo le 356.103 unità.

Nel mese di novembre 2016  si è registrato anche un aumento delle ore lavorate dai lavoratori assunti in somministrazione, concretizzando un incremento mese su mese dello 0,6% e anno su anno del 12,3 %.

Dati positivi emergono anche dalle elaborazioni della World Employment Confederation-Europe che attesta in tutta Europa un aumento del numero medio di ore lavorate dai lavoratori delle agenzie per il lavoro nel mese di Gennaio 2017, cresciuto del + 7,2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.



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giovedì, febbraio 09, 2017

Ebitemp: da Febbraio le nuove prestazioni per i lavoratori in somministrazione

L’Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo Ebitemp ha pubblicato le informazioni e la modulistica necessaria affinché il lavoratori assunti in somministrazione possano beneficiare delle nuove prestazioni di welfare bilaterale concordate tra le parti sociali di settore.

Come previsto dall’accordo del 12 Aprile 2016 le parti hanno individuato nuove prestazioni bilaterali al fine di implementare quelle già previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Sostegno alla maternità
Agevolazione alla mobilità

Ciascuna misura di welfare è condizionata al possesso di particolar requisiti e potrà essere richiesta all’Ebitemp tramite i moduli appositamente predisposti e pubblicati all’interno del sito internet dell’Ente. 

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giovedì, febbraio 02, 2017

Welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato nella legge di Bilancio per il 2017

La legge di Bilancio per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232,  è intervenuta in materia di welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato, potenziando le misure incentivanti già previste lo scorso anno all’interno della legge di stabilità per il 2016.
Il reddito di lavoro dipendente da tenere in considerazione per usufruire delle agevolazioni è quello  percepito nell’anno precedente a quello di erogazione del premio: il tetto massimo del reddito è stato innalzato da 50.000 a 80.000 euro. Da ciò deriva la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della tassazione agevolata ai quadri ed alcune qualifiche dirigenziali non apicali.
La legge di Bilancio ha innalzato anche il limite di importo dei premi erogabili soggetti all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %: il limite di importo è stato infatti innalzato da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al fine di incentivare la predisposizione di piani di welfare aziendale il legislatore ha integrato ulteriormente l’art 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con l’introduzione della lettera f-quater, con la quale si stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La legge di bilancio per il 2017 ha previsto altresì che che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva: i contributi alle forme pensionistiche complementari; i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
Il legislatore ha fornito infine l’interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale disposizione, in base alla quale non concorrono a formare reddito l'utilizzazione delle opere e  dei  servizi  riconosciuti  dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a  disposizioni  di contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari si interpreta nel senso che si ritiene applicabile anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

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