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martedì, gennaio 24, 2017

Comunicazione annuale obbligatoria e prospetto informativo: cosa fare entro il 31 gennaio 2017

Il codice dei contratti del Jobs Act, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di diritti sindacali e garanzie collettive, prevede che ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’ associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il periodo di riferimento per la prossima scadenza è l’anno 2016 e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017. Si ricorda che la comunicazione non deve riportare i nominativi dei lavoratori somministrati ma soltanto il dato numerico.

L’invio della comunicazione da parte dell’utilizzatore può avvenire tramite consegna a mano; raccomandata con ricevuta di ritorno; posta elettronica certificata (PEC).

Il codice dei contratti prevede altresì, per il solo utilizzatore e nel caso di  mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

La seconda scadenza che si intende segnalare è l’invio del prospetto informativo ai sensi della Legge 12 Marzo 1999, n. 68. Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro obbligati ai sensi della legge 68/1999, sono tenuti a comunicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso in cui nel medesimo anno vi siano state variazioni d'organico tali da incidere sugli obblighi di assunzione ai sensi della medesima legge.


In tema di adempimento degli obblighi occupazionali sanciti dalla legge 68/1999 si ricorda la possibilità di coprire la c.d. quota di riserva ai sensi dell’articolo 3, anche mediante l’assunzione in somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, beneficiando degli  incentivi previsti ove ricorrano i presupposti e le condizioni richieste dalla legge.

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venerdì, gennaio 20, 2017

Assunzione di lavoratori disabili in somministrazione ed incremento occupazionale netto: l’interpello di Assolavoro

L’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro Assolavoro ha avanzato istanza di interpello alla direzione generale per l’attività ispettiva in tema di assunzione di lavoratori disabili in somministrazione.

L’istanza di Assolavoro riguardava la corretta interpretazione dell’ articolo 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.lgs. n. 151/2015 in materia di incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disabili.

Fermo  restando  il rispetto dei requisiti  per la fruibilità  degli  incentivi alle assunzioni di lavoratori disabili, Assolavoro ha richiesto se la  condizione  dell’incremento  occupazionale netto sulla  media  dei lavoratori  occupati  nei  dodici  mesi  precedenti vada  riferita all'agenzia per il lavoro (somministratore) oppure all'impresa utilizzatrice.

La risposta all’interpello n. 23/2016  specifica che la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999, al fine di promuovere il concreto inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro,  ha previsto la  concessione di  un  incentivo  di natura  economica rapportato  alla  retribuzione  lorda imponibile  ai  fini  previdenzialinonché  al grado  e alla  tipologia  di  riduzione della  capacità lavorativa del soggetto assunto.

Tale incentivo è  fruibile  per  un  periodo  massimo  di  36  mesi  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le  trasformazioni  a  tempo  indeterminato  di  un  rapporto  a  termine,  anche  part  time, laddove  siano effettuate da  datori  di  lavoro  privati ai  fini  dell’assolvimento degli obblighi di  cui  alla  L.  n.  68/1999,  oppure nel  caso  in  cui  gli  stessi ,  pur  non  risultando  soggetti  ai  suddetti  obblighi occupazionali, procedano all'assunzione in presenza dei  requisiti  di  cui  all’ art. 13 della stessa legge.

Il Ministero ha risposto all'interpello considerando quanto previsto in materia di principi  generali per la fruizione degli incentivi dall'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 150/2015. In particolare la lettera e) prevede espressamente che con  riferimento  al  contratto  di  somministrazione i  benefici economici legati  all'assunzione  o  alla  trasformazione  di  un  contratto  di  lavoro  sono  trasferiti  in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di  incentivo  soggetto  al  regime  de  minimis,  il  beneficio  viene computato in capo all'utilizzatore”.

Quanto alla determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza  lavoro  mediamente  occupata nei dodici  mesi  precedenti, con  riferimento  alla  somministrazione, il Ministero specifica che il calcolo deve essere effettuato rispetto  ai  lavoratori  occupati  dall’impresa  utilizzatrice  secondo  il  criterio  convenzionale  di derivazione  comunitaria  dell’Unità di  Lavoro  Annuo – U.L.A.


In  ordine al  requisito  della  riduzione  della capacità  lavorativa, il Ministero chiarisce infine che il lavoratore somministrato disabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999 va computato nell'organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota di riserva dell’utilizzatore, nella misura in cui la missione nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.



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