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martedì, novembre 22, 2016

Ispettorato nazionale del lavoro: indicazioni operative sull’utilizzazione degli impianti GPS

L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la seconda circolare del 7 novembre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta lettura dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dall’art.  23  del D.lgs.  14  settembre  2015,  n.  151 (c.d. decreto semplificazioni del Jobs Act) in merito all’istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate sulle autovetture aziendali.

Lo Statuto dei lavoratori prevede infatti che l’istallazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, debba essere sottoposta ad un accordo di contrattazione collettiva oppure ad una apposita autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale procedura “autorizzatoria” non si applica invece agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Al fine di determinare la disciplina di legge applicabile, sarà pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia finalizzata a rendere la prestazione lavorativa e dunque l’apparecchiatura medesima si configuri come mezzo indispensabile per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto.

La circolare afferma a tal proposito che in linea di massima i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, e che siano utilizzati per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere organizzativo, produttivo , assicurativo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In questi casi, la circolare chiarisce che tali apparecchiature possono dunque essere installate soltanto previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale, ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Soltanto in casi del tutto particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta attuazione della prestazione lavorativa ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamenti, i sistemi stessi possono essere considerati veri e propri strumenti di lavoro e di conseguenza è possibile prescindere dall’intervento della contrattazione collettiva o dall’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


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mercoledì, novembre 16, 2016

Caporalato: in vigore la legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero

Il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (c.d. legge contro il caporalato).

Gli aspetti principali del provvedimento riguardano la riformulazione della fattispecie di reato che integra il fenomeno del caporalato ed il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale oggi  possono aderire anche le agenzie per il lavoro.

La legge 199/2016 riscrive in primis l’articolo 603–bis del codice penale sulla intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, introducendo una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori: è sanzionato infatti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (intermediazione); e chiunque  utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sopra elencati sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica invece la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il legislatore ha altresì posto a disposizione degli operatori nuovi strumenti finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato, come ad esempio il rafforzamento dell'istituto della confisca e la concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità.

Potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, uno strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, così definite in base ai criteri specificamente elencati dalla legge, primi tra tutti, non aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale oppure non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché le agenzie per il lavoro autorizzate.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, delle politiche agricole, dell'economia e dell'interno; dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dell'Agenzia delle entrate; dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed infine da un rappresentante dell'INPS che presiede la  cabina di regia.

La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni, che promuovono a livello territoriale diverse iniziative volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, ed al miglioramento delle condizioni di trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali.


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lunedì, novembre 07, 2016

Disegno di Legge di bilancio 2017: il nuovo esonero contributivo – alternanza scuola lavoro


Il disegno Legge di bilancio 2017, attualmente ancora in “bozza”,  prevede una nuova tipologia di esonero contributivo riferito  alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato, che conseguono a periodi di alternanza scuola lavoro ovvero a  periodi di apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o di apprendistato di alta  formazione, c.d. “apprendistato duale”.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle presso i datori di lavoro del settore privato decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ad esclusione del lavoro domestico e degli operai del settore agricolo.

L’agevolazione consiste nell'esonero  dal  versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle avvenute  entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso  il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle  ore  di  alternanza  previste  ai  sensi  dell’art.  1 , comma  33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del D.lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero contributivo, come descritto, dovrebbe applicarsi altresì ai  datori  di  lavoro  che  assumano  a  tempo  indeterminato,  entro  6  mesi  dall'acquisizione  del  titolo,  gli studenti  che  abbiano  svolto,  presso  il  medesimo datore  di  lavoro,  periodi  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o  periodi  di apprendistato in alta  formazione.

Il  beneficio  contributivo  sarebbe riconosciuto  nel  limite  massimo  di  spesa  di  7,4 milioni di euro per l’anno 2017; di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018; di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019; di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020; di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni  di  euro  per  l’anno  2022. 


Tutto quanto descritto deriva dalla pubblicazione di una prima bozza della legge di Bilancio 2017, segnaleremo le novità “ufficializzate” dalla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

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