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giovedì, ottobre 27, 2016

Lavoro accessorio: pubblicate le istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la circolare n°1/2016, le istruzioni operative riguardanti i nuovi obblighi di comunicazione relativi al lavoro accessorio (c.d. voucher) come modificati dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act n. 185/2016.

Il decreto correttivo del Jobs Act ha infatti introdotto nuovi obblighi di comunicazione a carico dei committenti volti a garantire la piena tracciabilità dei voucher lavoro.

In particolare i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che nell’ambito dell’attivazione di rapporti di lavoro accessorio, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS. Il committente, oltre a tale dichiarazione, dovrà inviare una e-mail alla Direzione del lavoro territorialmente competente di cui è possibile trovare gli indirizzi in allegato alla circolare n° 1/2016.

La e-mail di comunicazione, dovrà essere priva di qualsiasi allegato e contenere il codice fiscale e la ragione sociale del committente che andranno riportati nell’oggetto della mail, nonché i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.


In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. La circolare n°1/2016 ricorda che anche l’assenza della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporta l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero.

L'Ispettorato ha informato altresì che il personale ispettivo terrà in conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 185/2016 e la circolare n° 1/2016.

Si comunica infine che una maggiore semplificazione degli adempimenti potrà avvenire a seguito dell'emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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venerdì, ottobre 14, 2016

Assolavoro: è legittimo attivare contratti di apprendistato “duale” in somministrazione

La circolare n. 06/2016 di Assolavoro, l’associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro, si è pronunciata sulla possibilità di attivare legittimamente contratti di apprendistato di primo e terzo livello in somministrazione presso le Agenzie per il Lavoro associate.

Assolavoro ha chiarito che sebbene il Contratto Collettivo Nazionale per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro disciplini sistematicamente soltanto l’apprendistato professionalizzante (o di secondo livello), è possibile attivare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (o di primo livello) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (o di terzo livello).

La possibilità di attivare contratti di apprendistato duale, è data in particolare dall’articolo 42 del D.lgs. 81/2015, il “codice dei contratti” del Jobs Act, in cui si prevede che la disciplina generale del contratto di apprendistato sia rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Pertanto, anche se non contemplati dal contratto collettivo nazionale di categoria, i contratti di apprendistato duale in somministrazione possono essere attivati in ragione della presenza di accordi interconfederali che ne prevedano una disciplina.

Nel caso delle Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro, ciò è possibile grazie all’accordo interconfederale del 18 maggio 2016 tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, dove peraltro si precisa che, ove non ancora oggetto di una specifica  regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, i contratti di apprendistato di primo e terzo livello possono  fare riferimento alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi.


Quindi, in conclusione, nel caso delle Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro  è possibile attivare contratti di apprendistato duale legittimamente facendo riferimento, per il momento, alla disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 sul contratto di apprendistato professionalizzante.

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mercoledì, ottobre 12, 2016

Jobs Act: entrato in vigore il Decreto correttivo

Il 07 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi del Jobs Act.
Le tematiche affrontate dal decreto sono diverse, procediamo ad esporre schematicamente le principali novità sugli argomenti di maggior interesse per i nostri lettori.

Lavoro accessorio:

Dall’ 8 ottobre 2016 è scattata la c.d. “stretta sui Voucher”:

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione) e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi sopra riportati, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. 

Apprendistato “di primo livello”:

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, (il c.d. Testo Unico sull’apprendistato, abrogato dal codice dei contratti del Jobs Act), che siano ancora  in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Apprendistato “di terzo livello”:

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, non è dunque più necessario un accordo tra le suddette parti.

Inoltre, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca viene rimessa alla disciplina di cui al decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Definizione   degli   standard   formativi   dell'apprendistato   e   criteri generali   per   la   realizzazione   dei   percorsi   di   apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Diritto al lavoro delle persone disabili:

Il decreto 185/2016 è intervenuto anche sul Decreto legislativo 151/2015, e di rimando sulla legge 68/1999 in merito al collocamento mirato delle persone disabili.

In particolare il decreto stabilisce che possono essere computati all’interno della c.d. “quota di riserva” anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60%, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Interessato dalle modifiche del decreto anche l’apparato sanzionatorio della legge 68/1999:

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo assuntivo, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di una somma pari a cinque volte  la misura del  contributo  esonerativo di  cui  all'articolo  5,  comma 3-bis della stessa legge 68/1999 (il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato). Tale sanzione è diffidabile ex art. 13 D.lgs. 124/2004. La  diffida prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo   non   coperta,   la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la   persona   con disabilità avviata dagli uffici.
Gli importi delle sanzioni amministrative previste per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assuntivi, sono adeguate con cadenza quinquennale attraverso un decreto del Ministro del Lavoro.

Dimissioni telematiche:

La procedura delle dimissioni telematiche come stabilita dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il decreto 185/2016 è infine intervenuto inserendo all’interno dell’elenco degli enti abilitati a supportare i lavoratori nella procedura di dimissioni telematiche anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


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lunedì, ottobre 03, 2016

Pubblicato lo Schema di decreto legislativo correttivo del Jobs Act: in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016 ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi dell’ultima riforma del mercato del lavoro, nota a tutti come Jobs Act.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: diverse sono le tematiche affrontate dallo schema di decreto, riportiamo di seguito le novità di maggior interesse previste per ciascun decreto del Jobs Act.

1. Codice dei contratti (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

Le integrazioni apportate al c.d. Codice dei contratti del Jobs Act riguardano alcuni chiarimenti in tema di contratti di apprendistato e rilevanti modifiche in tema di lavoro accessorio, ovvero il lavoro tramite voucher, al fine di garantire la piena tracciabilità degli stessi.

Lo schema di decreto prevede a tal fine che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrano a prestazioni di lavoro accessorio, comunichino, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione di lavoro accessorio. I committenti imprenditori agricoli sono invece tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


2. Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

Il decreto correttivo riguarda schematicamente questi temi:
possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in contratti di solidarietà “espansivi”;
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;
NASpI;
risorse finanziarie non spese da parte di regioni e province autonome;
finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
interventi di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate.

3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva e riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Decreti Legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e 150)

Il decreto chiarisce alcuni aspetti riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, dell’ISFOL e dell’ANPAL.

4. Decreto “semplificazioni” (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151)

Il decreto correttivo reca alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell’assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed alla disciplina delle dimissioni telematiche.

In merito alla procedura di dimissioni telematiche, si chiarisce che quest’ultima non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il decreto inserisce infine, come da più parti auspicato, i consulenti del lavoro tra  i soggetti abilitati a supportare i lavoratore nella procedura di dimissioni online.

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