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martedì, settembre 20, 2016

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: spetta anche per i lavoratori somministrati

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’Interpello di una Società esercente attività di progettazione e sviluppo interessata perciò ad usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013 “Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”.

Il quesito della Società riguarda la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per il personale inserito in azienda mediante contratto di somministrazione tramite Agenzie per il lavoro autorizzate.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’ impresa richiedente con la risoluzione/E del 19/07/2016 fornendo un parere di cui riportiamo brevemente il contenuto.

L’articolo 3 del D.L. 145/2013 riconosce alle imprese che effettuano  investimenti  in  attività  di  ricerca  e  sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in misura  pari  al  25% o alternativamente al  50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tra le categorie di costi ammissibili indicate dalla norma vi sono anche quelle per “personale altamente qualificato” impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo.

Il decreto attuativo del 27  maggio 2015   del Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, ha specificato che nella categoria di spese per personale  altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione sono ricompresi:

1)  i  costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del  personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

2) i  costi  per  il  personale  in  rapporto  di  collaborazione  con  l’impresa,  a  condizione  che  svolga  la  propria  attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria;
Per  quanto  riguarda  la  prima  categoria  di  costi,  una precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 16 marzo 2016) ha chiarito che il primo requisito consiste nella presenza di un rapporto di lavoro da  cui  derivi reddito  di  lavoro dipendente.

Per quanto riguarda, invece, il personale altamente qualificato in rapporto di collaborazione con l’impresa, il decreto attuativo ha sottoposto l’agevolazione alla condizione che il collaboratoresvolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa”.

L’Agenzia delle Entrate ha a tal proposito specificato la volontà  di  estendere  il beneficio  a  tutte  le  forme  di  lavoro  mediante  le  quali  il  personale qualificato possa svolgere attività di ricerca alle dipendenze dell’impresa, ed in particolare che presti la propria attività presso le strutture dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito dell’azienda interpellante, ha  sottolineato che se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed Agenzia per il Lavoro, da un punto di vista sostanziale il lavoratore presta la propria attività presso l’azienda utilizzatrice.

Ed inoltre dal  punto  di  vista  contabile, l’impresa  utilizzatrice,  secondo  la  nuova  versione  del  principio  contabile che valorizza il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, iscrive i costi derivanti dalla somministrazione di lavoro nella voce B.9 del conto economico  “costi per il personale” che comprende tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato pertanto il profilo dell’utilizzatore quale datore di lavoro “reale” del lavoratore somministrato, inserito fattivamente nell’organizzazione aziendale nell’attività di ricerca.


Pertanto i costi  sostenuti  dall’Azienda   nella   veste  di  utilizzatore possono  considerarsi rientranti   tra   quelli   per   personale   altamente qualificato, eleggibili al credito di imposta, a condizione che sussistano i presupposti per accedere al beneficio e che detti  lavoratori partecipino  effettivamente  all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.

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