STAMPA L'ARTICOLO

martedì, marzo 29, 2016

Somministrazione transnazionale di lavoro: il Prospetto Assolavoro


La fattispecie di Agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione Europea che propongono il ricorso a manodopera a basso costo stride nettamente con la  disciplina sia comunitaria che nazionale  in materia di distacco transnazionale .
La somministrazione transazionale di lavoro rientra infatti nell’ambito della disciplina di matrice europea dettata dal  Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
In cosa consiste la somministrazione transnazionale?
Agenzie per il lavoro stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, possono distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttive in Italia.
Per operare legittimamente nel nostro Paese, tali Agenzie devono operare in forza di un provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di provenienza: non è necessaria l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 4 del D.lgs. 276/2003, ma un atto equivalente a quest’ultima.
La lex loci laboris è il principio guida su cui calibrare il rispetto della normativa vigente: vanno assicurate le tutele lavoristiche ed i livelli minimi di condizioni di lavoro previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione di lavoro.
Garantire la parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori provenienti da altri Stati membri rispetto ai dipendenti “diretti” dell’azienda italiana è quindi il primo passo per essere in regola con la normativa vigente.
La nostra associazione di categoria Assolavoro ha predisposto a vantaggio di una corretta gestione della fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoro un Prospetto Informativo utile sia alle Agenzie per il lavoro che alle Aziende utilizzatrici che si trovino a collaborare con altre realtà.

Per maggiori informazioni CONTATTATECI
 
Synergie Legal Dept.
 
#Goodjob

giovedì, marzo 10, 2016

Dal 12 Marzo via alla nuova procedura “semplificata” per dimettersi.


Il decreto semplificazioni del Jobs Act, il D.lgs. 151/2015, a partire dal 12 Marzo 2016 e con la finalità dichiarata dal Ministero del Lavoro di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” rende totalmente telematica per i lavoratori dipendenti del settore privato, la procedura per rassegnare le proprie le dimissioni.

I lavoratori coinvolti potranno rassegnare le proprie dimissioni, pena l’inefficacia delle stesse, esclusivamente tramite la procedura online descritta dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.
La nuova procedura pertanto comporta l’inefficacia di qualunque tipo di comunicazione di dimissioni proveniente dal lavoratore diversa da quella telematica.
Il procedimento telematico di dimissioni potrà essere posto in essere direttamente dal lavoratore oppure tramite i soggetti abilitati per legge a supportare il lavoratore.
Il lavoratore dovrà compilare sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it  il modulo appositamente predisposto per le dimissioni, contenente i campi per inserire i dati: del lavoratore stesso, del datore di lavoro, nonché l’indicazione del rapporto di lavoro e del tipo di recesso dallo stesso: dimissioni, risoluzione consensuale o revoca delle dimissioni.
Il lavoratore potrà compilare il modulo solo se in possesso delle credenziali di accesso che sono:

             PIN I.N.P.S.: se il lavoratore non è in possesso di tale pin, potrà richiederlo  accedendo al portale www.inps.it seguendo l’apposita procedura di richiesta.
             UTENZA ClicLavoro: se il lavoratore non è in possesso di tale utenza potrà crearla accedendo al portale www.cliclavoro.gov.it.
Una volta completata la procedura telematica, il datore di lavoro riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione delle dimissioni.
I soggetti abilitati a supportare il lavoratore nella procedura di dimissioni sono espressamente previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015, in particolare sono: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione.
Il lavoratore potrà rivolgersi a tali soggetti che, con la propria utenza ClicLavoro, una volta accertata l’identità del lavoratore, accederanno alle funzionalità del sito.
Il lavoratore in questo caso non dovrà fornirsi del PIN I.N.P.S. e dell’ UTENZA ClicLavoro; il soggetto abilitato provvederà alla trasmissione del modulo cui seguirà la notifica in DTL e invio della pec al datore di lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore può direttamente o tramite i soggetti abilitati, revocare le dimissioni mediante la medesima procedura telematica utilizzata per comunicare le dimissioni, compilando gli appositi campi riguardanti la revoca.
Restano esclusi dalla nuova procedura telematica: le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, ed i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, che continueranno a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso la Direzione del lavoro competente per territorio; i lavoratori domestici (es.: baby sitter, colf e badanti); i lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione  consensuale all’interno di un verbale conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.
Aspre sanzioni amministrative sono previste  per i datori di lavoro che alterino i moduli di dimissioni: dai 5.000 a 30.000 euro, l'accertamento e l'irrogazione di tali sanzioni competono alle Direzioni territoriali del lavoro.

Per maggiori informazioni CONTATTATECI
 
Synergie Legal Dept.
 
#Goodjob

martedì, marzo 08, 2016

Le ultime dal Programma Garanzia Giovani: il Super bonus occupazionale

Il Programma Garanzia Giovani è la risposta italiana alla Youth Guarantee, il piano varato dal Consiglio dell’Unione Europea, che prevede finanziamenti in favore dei Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro.

Il programma europeo sull’istituzione di una garanzia per i giovani, è rivolto in particolare ai “NEET” un acronimo per Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non lavorano, né seguono un percorso scolastico o formativo.
La Youth Guarantee concorre a raggiungere alcuni degli obiettivi della strategia Europa per il 2020: garantire per quell’anno l’occupazione del 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni; ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici; sottrarre 20 milioni di persone alla povertà e all’esclusione sociale.
L’obiettivo del programma è investire sul capitale umano garantendo ai NEET, tramite un sistema di politiche attive, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione.
L’attuazione del Programma Garanzia Giovani è stata inaugurata in Italia dal d.l. n. 76/2013, convertito con modifiche nella l. n. 99/2013, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Struttura di Missione volta alla realizzazione dei primi interventi.
Il target dei destinatari del Programma è quindi quella dei NEET, ed in particolare dei giovani nella fascia di età compresa tra i  15 e i 29 anni per i quali sono previsti specifici incentivi per:

·         Assunzioni a tempo indeterminato;

·         Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

·         Contratti di apprendistato;

·         Tirocini;

·         Autoimprenditorialità o Autoimpiego.
 
Di recente il Ministero del Lavoro ha istituito il “Super bonus Occupazione – trasformazione tirocini” . L’ammontare totale delle risorse stanziate per questo incentivo, ammontano, per tutto il territorio nazionale, a 50.000.000 euro
Il Super Bonus è gestito dall’INPS e riconosciuto ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione, tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio curricolare o extracurriculare, attivato con il programma Garanzia Giovani entro il 31 Gennaio 2016.
L’importo dell’incentivo, fruibile in 12 quote mensili,  viene determinato in base ai criteri stabiliti dal Decreto direttoriale n. 16/2016 ed alla classe di profilazione assegnata al giovane.
Synergie sostiene il Programma Garanzia Giovani mediante l’attivazione dei rapporti incentivati ed il continuo aggiornamento su quanto previsto in materia dalle singole disposizioni regionali.
http://www.synergie-italia.it/candidati/garanzia-giovani


Per maggiori informazioni CONTATTATECI
 
Synergie Legal Dept.
 
#Goodjob

mercoledì, marzo 02, 2016

Giovani, formazione e ingresso nel mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro



La “Buona Scuola” (legge 107/2015) al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha introdotto nel sistema di istruzione secondario, l’obbligo di aderire a percorsi di alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico 2015/2016.

L’obiettivo del legislatore è quello facilitare il primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro, che sia funzionale alle tappe di vita successive, sia formative che professionali, grazie alla consapevolezza acquisita con l’esperienza dell’alternanza.

La Buona Scuola prevede che nell’ultimo triennio i percorsi di alternanza scuola lavoro siano attivati per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, mentre nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore.

L’alternanza scuola lavoro non è costitutiva di rapporti di lavoro: i percorsi sono progettati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti.

I progetti di alternanza sono articolati mediante attività formativa in aula e periodi di apprendimento in situazione lavorativa: l’istituzione scolastica collaborando attivamente con il tutor referente della struttura ospitante valuterà, al termine del percorso, i risultati raggiunti e le competenze acquisite. Verranno pertanto assegnati agli studenti coinvolti attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi.

Synergie crede nel valore dei percorsi di alternanza scuola lavoro, sono in fase di attivazione progetti con Istituti Scolastici di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche.

Per quanto riguarda in particolare il Piemonte Synergie ha aderito al progetto di implementazione dei percorsi di alternanza promosso nel protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2016 tra Unione Industriali Torino ed Ufficio Scolastico Regionale.

Per maggiori informazioni CONTATTATECI

Synergie Legal Dept.

 

#Goodjob